Corte costituzionale

Ordinanza n. 355/2000

Corte cost., ord. 25 luglio 2000, n. 355

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
355/2000
Data di deposito
25 luglio 2000
Data di decisione
12 luglio 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:355

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, numero 4, regio decreto n. 3282 del 30 dicembre 1923
  • art. 11, numero 3, regio decreto n. 3282 del 30 dicembre 1923

Parametri

Massime

Massima n. 25579

Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, numeri 3 e 4, del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3282, in tema di gratuito patrocinio, <<nella parte in cui non prevede che siano anticipate dal pubblico erario anche le somme spettanti ai periti nominati dal giudice a titolo di compenso per l'opera prestata, salva annotazione a debito e ripetizione nelle forme di cui al medesimo articolo 11, numeri 3 e 4>>, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Per un verso, infatti, il 'vulnus' al diritto di difesa ed alla parita' delle parti, che il remittente dubita possa derivare dall'applicazione delle disposizioni censurate, non e' rilevante nel giudizio 'a quo', nel quale l'incarico peritale ha gia' avuto svolgimento; e, per altro verso, non e' proponibile il raffronto con la disciplina dettata dall'art. 14 della legge 11 agosto 1973 n. 533 - per cui l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato, nelle controversie individuali di lavoro e in materia di previdenza, produce l'effetto della anticipazione a carico dell'erario dei compensi spettanti ai consulenti d'ufficio - poiche' (a parte la radicale diversita' di struttura e funzione dei due riferiti tipi di patrocinio) l'auspicata unificazione degli istituti volti a dare attuazione all'articolo 24, terzo comma, della Costituzione non puo' avvenire mediante sentenze della Corte intese a far trasmigrare singole disposizioni da un sistema all'altro, ma postula una radicale riforma alla quale solo il legislatore puo' attendere. Precedenti: - sentenza n. 200/2000 sulla differenza tra gratuito patrocinio 'ex lege' n. 3282 del 1923 e patrocinio a spese dello Stato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, numeri 3 e 4, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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