Corte costituzionale
Ordinanza n. 355/2000
Corte cost., ord. 25 luglio 2000, n. 355
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 355/2000
- Data di deposito
- 25 luglio 2000
- Data di decisione
- 12 luglio 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:355
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, numero 4, regio decreto n. 3282 del 30 dicembre 1923
- art. 11, numero 3, regio decreto n. 3282 del 30 dicembre 1923
Parametri
Massime
Massima n. 25579
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, numeri 3 e 4, del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3282, in tema di gratuito patrocinio, <<nella parte in cui non prevede che siano anticipate dal pubblico erario anche le somme spettanti ai periti nominati dal giudice a titolo di compenso per l'opera prestata, salva annotazione a debito e ripetizione nelle forme di cui al medesimo articolo 11, numeri 3 e 4>>, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Per un verso, infatti, il 'vulnus' al diritto di difesa ed alla parita' delle parti, che il remittente dubita possa derivare dall'applicazione delle disposizioni censurate, non e' rilevante nel giudizio 'a quo', nel quale l'incarico peritale ha gia' avuto svolgimento; e, per altro verso, non e' proponibile il raffronto con la disciplina dettata dall'art. 14 della legge 11 agosto 1973 n. 533 - per cui l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato, nelle controversie individuali di lavoro e in materia di previdenza, produce l'effetto della anticipazione a carico dell'erario dei compensi spettanti ai consulenti d'ufficio - poiche' (a parte la radicale diversita' di struttura e funzione dei due riferiti tipi di patrocinio) l'auspicata unificazione degli istituti volti a dare attuazione all'articolo 24, terzo comma, della Costituzione non puo' avvenire mediante sentenze della Corte intese a far trasmigrare singole disposizioni da un sistema all'altro, ma postula una radicale riforma alla quale solo il legislatore puo' attendere. Precedenti: - sentenza n. 200/2000 sulla differenza tra gratuito patrocinio 'ex lege' n. 3282 del 1923 e patrocinio a spese dello Stato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, numeri 3 e 4, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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