Corte costituzionale

Ordinanza n. 340/2000

Corte cost., ord. 24 luglio 2000, n. 340

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
340/2000
Data di deposito
24 luglio 2000
Data di decisione
12 luglio 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:340

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, legge n. 544 del 29 dicembre 1988

Parametri

Massime

Massima n. 25570

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988 n. 544, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, <<nella parte in cui... subordina l'obbligo per le Casse di previdenza per i liberi professionisti - e, in particolare, per l'ENPAF - di corrispondere trattamenti pensionistici d'importo non inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, alla correlativa esistenza di disponibilita' complessive delle rispettive gestioni>>. Nel sistema peculiare della previdenza di categoria (in cui si inserisce la legge 544/1988) - il quale presenta un'autonomia organizzativa, contabile e finanziaria, tale da escludere, salvo casi eccezionali, il concorso dello Stato e, dunque, della collettivita' generale, fondandosi sulla regola dell'autofinanziamento - la garanzia dei trattamenti minimi e' da ritenere, quindi, condizionata, nell''an' e nel 'quantum', al rispetto di quegli equilibri finanziari, che la disposizione denunciata ragionevolmente tende ad assicurare. E cio' appunto esclude in radice la prospettata violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, Costituzione. Precedenti: - sentenze nn. 243/1992, 78/1995 e 88/1995, 119/1997 sul sistema della previdenza di categoria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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