Corte costituzionale
Ordinanza n. 340/2000
Corte cost., ord. 24 luglio 2000, n. 340
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 340/2000
- Data di deposito
- 24 luglio 2000
- Data di decisione
- 12 luglio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:340
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge n. 544 del 29 dicembre 1988
Parametri
Massime
Massima n. 25570
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988 n. 544, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, <<nella parte in cui... subordina l'obbligo per le Casse di previdenza per i liberi professionisti - e, in particolare, per l'ENPAF - di corrispondere trattamenti pensionistici d'importo non inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, alla correlativa esistenza di disponibilita' complessive delle rispettive gestioni>>. Nel sistema peculiare della previdenza di categoria (in cui si inserisce la legge 544/1988) - il quale presenta un'autonomia organizzativa, contabile e finanziaria, tale da escludere, salvo casi eccezionali, il concorso dello Stato e, dunque, della collettivita' generale, fondandosi sulla regola dell'autofinanziamento - la garanzia dei trattamenti minimi e' da ritenere, quindi, condizionata, nell''an' e nel 'quantum', al rispetto di quegli equilibri finanziari, che la disposizione denunciata ragionevolmente tende ad assicurare. E cio' appunto esclude in radice la prospettata violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, Costituzione. Precedenti: - sentenze nn. 243/1992, 78/1995 e 88/1995, 119/1997 sul sistema della previdenza di categoria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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