Corte costituzionale

Ordinanza n. 326/2000

Corte cost., ord. 21 luglio 2000, n. 326

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
326/2000
Data di deposito
21 luglio 2000
Data di decisione
11 luglio 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:326

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 203 del 12 luglio 1991
  • art. 33, legge n. 110 del 18 aprile 1975
  • art. 10-bis, decreto-legge n. 152 del 13 maggio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 25597

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sostituito dall'art. 10-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203) censurato, con riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, primo comma, della Costituzione, in quanto punisce la vendita delle armi comuni da sparo nelle pubbliche aste con la pena dell'arresto e dell'ammenda e cio' in contrasto con l'art. 35, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il quale consente la vendita e la cessione di armi a privati muniti di permesso di porto d'armi ovvero di speciale nulla osta all'acquisto, rilasciato dal Questore. Tale divieto, infatti, pur escludendo la possibilita' di vendita coattiva delle armi mediante asta pubblica, non esclude altre e diverse modalita' di legittima liquidazione dei beni pignorati, ricavata in via di interpretazione dal giudice di merito. A.M.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sostituito dall'art. 10-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, sollevata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il relatore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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