Corte costituzionale
Ordinanza n. 326/2000
Corte cost., ord. 21 luglio 2000, n. 326
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 326/2000
- Data di deposito
- 21 luglio 2000
- Data di decisione
- 11 luglio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:326
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 203 del 12 luglio 1991
- art. 33, legge n. 110 del 18 aprile 1975
- art. 10-bis, decreto-legge n. 152 del 13 maggio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 25597
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sostituito dall'art. 10-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203) censurato, con riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, primo comma, della Costituzione, in quanto punisce la vendita delle armi comuni da sparo nelle pubbliche aste con la pena dell'arresto e dell'ammenda e cio' in contrasto con l'art. 35, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il quale consente la vendita e la cessione di armi a privati muniti di permesso di porto d'armi ovvero di speciale nulla osta all'acquisto, rilasciato dal Questore. Tale divieto, infatti, pur escludendo la possibilita' di vendita coattiva delle armi mediante asta pubblica, non esclude altre e diverse modalita' di legittima liquidazione dei beni pignorati, ricavata in via di interpretazione dal giudice di merito. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sostituito dall'art. 10-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, sollevata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il relatore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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