Corte costituzionale
Ordinanza n. 30/2000
Corte cost., ord. 4 febbraio 2000, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 30/2000
- Data di deposito
- 4 febbraio 2000
- Data di decisione
- 20 gennaio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:30
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25135
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 255, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, prevedendo la condanna del testimone intimato e non comparso ad una pena pecuniaria non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire diecimila, comporterebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra la disciplina prevista dal codice di rito civile rispetto a quella del codice di rito penale per i testi citati e non comparsi. Infatti - a prescindere dalla non pertinenza al caso di specie del parametro dell'art. 97 Cost., risultando l'esercizio della funzione giurisdizionale estraneo alla tematica del buon andamento della pubblica amministrazione -, alla stregua di quanto piu' volte affermato dalla Corte, vi e' piena autonomia del sistema processuale civile rispetto a quello penale e, pertanto, essi non sono comparabili ai fini della violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.. - Cfr., 'ex plurimis', S. nn. 326/1997 e 53/1998 e O. n. 429/1998. - Sulla discrezionalita' del legislatore in ordine alla determinazione della misura delle sanzioni, v. O. nn. 44/1995 e 388/1997, 'ex multis'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 255, primo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione dal pretore di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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