Corte costituzionale
Ordinanza n. 297/2000
Corte cost., ord. 17 luglio 2000, n. 297
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 297/2000
- Data di deposito
- 17 luglio 2000
- Data di decisione
- 11 luglio 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:297
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 236 del 19 luglio 1993
- art. 2, comma 5, decreto-legge n. 299 del 16 maggio 1994
- legge n. 451 del 19 luglio 1994
- art. 6, comma 7, decreto-legge n. 148 del 20 maggio 1993
Parametri
Massime
Massima n. 25524
Manifesta inammissibilita' - essendo richiesto alla Corte un intervento additivo che risulterebbe 'inutiliter dato' perche' riguardante elementi estranei alla disciplina della tutela previdenziale dei lavoratori frontalieri considerata - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 7, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148 (convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236) e dell'art. 2, comma 5, del d.l. 16 maggio 1994, n. 299 (convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451), censurati - in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - nella parte in cui non prevedono che, all'atto di iscrizione nelle liste di mobilita', i lavoratori frontalieri che fruiscono di pensione di vecchiaia possano optare tra tale trattamento e quello di mobilita'. Precedenti: - sent. n. 218/1995 e ord. n. 466/1995 nelle quali e' stata rispettivamente dichiarata e ribadita l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 7, del d.l. n. 148 del 1993 (attualmente impugnato) nella parte in cui non prevedeva che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilita' i lavoratori titolari di assegno o pensione di invalidita' potessero optare tra tali trattamenti e quello di mobilita', nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del d.l. n. 299 del 1994 (sul quale v. massima).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Tribunale di Verbania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
Testo integrale
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