Corte costituzionale
Ordinanza n. 277/2000
Corte cost., ord. 13 luglio 2000, n. 277
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 277/2000
- Data di deposito
- 13 luglio 2000
- Data di decisione
- 6 luglio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:277
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910
- art. 1, legge n. 797 del 24 dicembre 1908
Parametri
Massime
Massima n. 25505
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1908 n. 797 trasfuso nell'art. 1 del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, censurato [<<nella parte in cui estende la procedura speciale di riscossione ai proventi dei servizi pubblici esercitati dallo Stato e dagli Enti pubblici anche in ipotesi di pretesa creditoria derivante da contratto>>] sul presupposto interpretativo che nel procedimento di ingiunzione, regolato dalla disposizione denunciata, l'ingiunto assuma la veste di attore, in senso sostanziale, con le necessarie conseguenze in ordine all'onere della prova. E' possibile, infatti, una interpretazione diversa, e costituzionalmente compatibile, della predetta norma (condivisa anche dalla piu' recente giurisprudenza di legittimita'), secondo cui nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, il cui oggetto e' la domanda diretta all'accertamento dell'illegittimita' della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, l'opponente assume, invece, la veste di attore [solo] in senso formale, con la conseguenza che tutti gli elementi dell'obbligazione, anche nell'ipotesi in cui questa abbia natura tributaria, vanno allegati e provati dall'amministrazione ingiungente, mentre all'opponente medesimo spetta l'onere di allegazione e prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o etintivi di detta obbligazione, secondo il criterio generale dell'art. 2697 del codice civile. E cio', appunto, esclude in radice la fondatezza della questione avuto riguardo al cosolidato principio per cui, nella doverosa previa ricerca di una soluzione ermeneutica idonea a superare i dubbi di costituzionalita', ove piu' interpretazioni della stessa norma siano del pari possibili, il giudice e' tenuto ad adottare quella conforme al dettato costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1908, n. 797 (Legge per l'unificazione dei sistemi di procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici), trasfuso nell'art. 1 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 13 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
Testo integrale
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