Corte costituzionale
Ordinanza n. 266/2000
Corte cost., ord. 11 luglio 2000, n. 266
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 266/2000
- Data di deposito
- 11 luglio 2000
- Data di decisione
- 6 luglio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:266
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, decreto legislativo n. 342 del 15 settembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 25489
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui ha sostituito la lettera 'e' del comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 senza efficacia retroattiva (a far tempo dall'entrata in vigore della normativa di cui al d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144). Va, infatti, osservato che e' erroneo il presupposto ermeneutico sul quale la questione si fonda, consistente nell'affermata inapplicabilita' della disciplina recata dall'art. 5 impugnato o fattispecie di acquisizione di beni o servizi da parte degli enti locali avvenute prima dell'entrata in vigore della disposizione stessa. Al contrario, infatti, tale disposizione ammettendo il riconoscimento 'ex post', da parte degli enti locali, di debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi avvenuta in violazione degli obblighi di natura contabile previsti dall'art. 35 del d.lgs. n. 77 del 1995, si riferisce a tutte le fattispecie il cui fatto costitutivo puo' collocarsi in qualsiasi tempo successivo all'introduzione legislativa degli obblighi di natura contabile a carico degli amministratori o funzionari degli enti locali avvenuta con l'art. 23 del citato d.l. n. 66 del 1989 (che sono stati sostanzialmente confermati e aggravati dall'art. 35 d.lgs. n. 77 del 1995). L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342 (Disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Foggia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
Testo integrale
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