Corte costituzionale

Ordinanza n. 252/2000

Corte cost., ord. 3 luglio 2000, n. 252

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
252/2000
Data di deposito
3 luglio 2000
Data di decisione
22 giugno 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:252

Norme oggetto del giudizio

  • art. 49, comma 3, II parte, legge n. 88 del 9 marzo 1989
  • art. 2, comma 215, legge n. 662 del 23 dicembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 25473

E' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49, comma 3, seconda parte, della legge n. 88 del 1989, ancorche' non siano stati direttamente richiamati, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, i parametri costituzionali che si assumono violati; peraltro, essi sono deducibili dal richiamo alla precedente ordinanza del rimettente, il cui testo e' riportato integralmente nel nuovo atto di rinvio. - v. anche sentenza n. 99/1997 e ordinanza n. 393/1997.

Massima n. 25474

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49, comma 3, seconda parte, della legge 9 marzo 1989, n. 88 e dell'art. 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 3 e 41 Cost., con riguardo al regime transitorio di classificazione delle imprese ai fini previdenziali; regime peraltro cessato (a decorrere dal primo gennaio 1997) anche a seguito dell'auspicio rivolto dalla Corte costituzionale (con sentenza n. 378 del 1994), al quale il legislatore si e' adeguato con la previsione dell'art. 2, comma 215, della legge n. 662 del 1996 fissando, appunto, la data anzidetta (del primo gennaio 1997). Non sussiste, infatti, una ragione vincolante che induca a ritenere che tale ultima data dovesse essere fissata in un momento precedente, ovvero nel lasso di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 e la data della pronunzia n. 378 del 1994, dal momento che tale sentenza non ha ritenuto incostituzionale la disposizione allora, e tuttora, denunciata dell'art. 49, comma 3, della legge n. 88 del 1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 3, seconda parte, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), e dell'art. 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli articoli 1, 3 e 41 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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