Corte costituzionale
Ordinanza n. 247/2000
Corte cost., ord. 26 giugno 2000, n. 247
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 247/2000
- Data di deposito
- 26 giugno 2000
- Data di decisione
- 19 giugno 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:247
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, comma 1, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 25468
Manifesta infondatezza in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 nella parte in cui non prevede la estensione della durata della sospensione dell'azione penale fino alla definizione dell'eventuale procedimento giurisdizionale originato dal ricorso avverso il diniego di rilascio della concessione edilizia. Analoga questione e' stata, infatti, gia' dichiarata, con ordinanza n. 309 del 1998, manifestamente infondata (con richiamo anche alla sentenza n. 85 del 1998) in riferimento ai medesimi parametri costituzionali con l'affermazione che sul piano costituzionale non si pone per il legislatore, come soluzione obbligata, la sospensione del procedimento penale, quando sia pendente dinanzi ad un altro giudice una controversia che debba risolvere una questione su un atto pregiudiziale alla definizione del primo processo; restando, comunque, "in facolta'" del giudice penale di sospendere il procedimento di pendenza del giudizio amministrativo sul diniego della licenza. Il che esclude anche la prospettata discriminazione tra chi ottenga la concessione edilizia in sanatoria al termine dell'iter amministrativo - in favore del quale opera la sospensione dell'azione penal per tutta la durata di tale iter - e chi la ottenga, invece, all'esito del giudizio conseguente a ricorso al TAR; e cio' anche a prescindere dalle possibili interpretazioni estensive della norma denunciata. - v. ordinanza n. 309/1998 e sentenza n. 85/1998 M.R.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Vice pretore di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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