Corte costituzionale

Ordinanza n. 247/2000

Corte cost., ord. 26 giugno 2000, n. 247

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
247/2000
Data di deposito
26 giugno 2000
Data di decisione
19 giugno 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:247

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, comma 1, legge n. 47 del 28 febbraio 1985

Parametri

Massime

Massima n. 25468

Manifesta infondatezza in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 nella parte in cui non prevede la estensione della durata della sospensione dell'azione penale fino alla definizione dell'eventuale procedimento giurisdizionale originato dal ricorso avverso il diniego di rilascio della concessione edilizia. Analoga questione e' stata, infatti, gia' dichiarata, con ordinanza n. 309 del 1998, manifestamente infondata (con richiamo anche alla sentenza n. 85 del 1998) in riferimento ai medesimi parametri costituzionali con l'affermazione che sul piano costituzionale non si pone per il legislatore, come soluzione obbligata, la sospensione del procedimento penale, quando sia pendente dinanzi ad un altro giudice una controversia che debba risolvere una questione su un atto pregiudiziale alla definizione del primo processo; restando, comunque, "in facolta'" del giudice penale di sospendere il procedimento di pendenza del giudizio amministrativo sul diniego della licenza. Il che esclude anche la prospettata discriminazione tra chi ottenga la concessione edilizia in sanatoria al termine dell'iter amministrativo - in favore del quale opera la sospensione dell'azione penal per tutta la durata di tale iter - e chi la ottenga, invece, all'esito del giudizio conseguente a ricorso al TAR; e cio' anche a prescindere dalle possibili interpretazioni estensive della norma denunciata. - v. ordinanza n. 309/1998 e sentenza n. 85/1998 M.R.M.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Vice pretore di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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