Corte costituzionale

Ordinanza n. 240/2000

Corte cost., ord. 23 giugno 2000, n. 240

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
240/2000
Data di deposito
23 giugno 2000
Data di decisione
19 giugno 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:240

Norme oggetto del giudizio

  • art. 665, comma 4, codice di procedura penale 1930
  • art. 665, comma 4, bis, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 25456

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 665, commi 4 e 4-'bis', cod. proc. pen. censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi da giudici diversi, in composizione monocratica e collegiale, sia in ogni caso competente il giudice in composizione collegiale. Va,infatti, osservato che, a prescindere da qualsiasi valutazione sull'esattezza dell'interpretazione seguita dal rimettente circa la portata della norma censurata, non e' dato riscontrare alcuna violazione di parametri costituzionali evocati in quanto l'attribuzione della competenza rientra nella sfera delle scelte affidate alla discrezionalita' del legislatore, non suscettibile di censura sul terreno della legittimita' costituzionale, sempre che siano state esercitate sulla base di criteri non irragionevoli. Precedenti - sent. nn. 460/1994 e 268/1986 nonche' ord. nn. 423 e 139/1997, n. 257/1995 richiamate in ordine al principio secondo l'attribuzione della competenza rientra nella sfera delle scelte affidate alla discrezionalita' del legislatore. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 665, commi 4 e 4-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Gela, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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