Corte costituzionale
Ordinanza n. 239/2000
Corte cost., ord. 23 giugno 2000, n. 239
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 239/2000
- Data di deposito
- 23 giugno 2000
- Data di decisione
- 19 giugno 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:239
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25455
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, comma secondo, 647 e 165, comma primo, cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui fa decorrere il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo dalla notificazione dell'opposizione anziche' dalla restituzione dell'originale notificato o da altro atto cui possa ricollegarsi la conoscenza dell'inizio del decorso del termine. Va, infatti, osservato che: a) le situazioni poste a raffronto (procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e processo ordinario di cognizione) ai fini della denunciata disparita' di trattamento non sono tra loro comparabili, sicche', e' da escludere qualsiasi violazione dell'art. 3 Cost; b) e' del pari insussistente la lamentata lesione del diritto di difesa in quanto nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non e' invocabile il principio affermato da questa Corte in tema di decorrenza del termine di riassunzione del processo (principio secondo cui la garanzia riconosciuta dall'art. 24 della Costituzione deve estendersi alla conoscibilita' del momento iniziale di decorrenza di un termine, onde assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza) perche' nel suddetto procedimento e' lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della facolta' di dimidiare il termine di comparazione; c) la soluzione auspicata dai rimettenti in merito al momento dal quale far decorrere il termine 'de quo' introdurrebbe nel processo un elemento di assoluta incertezza per l'impossibilita' di controllo da parte del giudice (non essendo accertabile, in difetto di specifica previsione normativa, il momento della conoscenza o conoscibilita' dell'avvenuta notifica). L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova e dal giudice istruttore presso il tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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