Corte costituzionale

Ordinanza n. 220/2000

Corte cost., ord. 19 giugno 2000, n. 220

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
220/2000
Data di deposito
19 giugno 2000
Data di decisione
8 giugno 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:220

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25433

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51 cod. proc. civ. censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, con riferimento al procedimento possessorio, non prevede, per il giudice che ha trattato la precedente fase sommaria l'obbligo di astenersi dal decidere anche la successiva fase di merito ovvero prevede la sola incompatibilita' del giudice che abbia conosciuto il processo in "altro grado". Va,infatti, osservato che: a) come gia' affermato da questa Corte nella sentenza n. 326 del 1997 (relativa ad una diversa questione sollevata in riferimento alla medesima disposizione attualmente impugnata) il principio di imparzialita' e terzieta' del giudice, cui e' ispirata la disciplina dell'astensione, si pone in modo diverso rispettivamente in riferimento alla pluralita' dei gradi del giudizio e alla semplice articolazione dello 'iter' processuale attrraverso piu' fasi sequenziali (necessarie o eventuali poco importa); b) pertanto anche nella ipotesi di provvedimento cautelare non sussiste l'esigenza di ordine costituzionale di un obbligo di astensione del giudice, che lo abbia emesso 'ante causam', rispettivo alla trattazione e decisione della successiva causa di merito; c) tali principi, come del pari gia' affermato da questa Corte, valgono anche per il procedimento possessorio, la cui tradizionale struttura bifasica non e' stata modificata a seguito della riforma del codice di procedura civile attuata con la legge 26 novembre 1990, n. 535, le cui norme innovative si applicano al procedimento 'de quo' soltanto se compatibili con le sue caratteristiche (come si desume dal carattere selettivo del richiamo al procedimento cautelare uniforme contenuto nell'art. 703 cod. proc. civ.). Precedenti - sent. n. 326/1997 richiamata in ordine al principio secondo cui l'esigenza di imparzialita' e terzieta' del giudice si pone in modo diverso rispettivamente in riferimento alla pluralita' dei gradi del giudizio e alla semplice articolazione deii'ite' processuale attraverso piu' fasi seguenziali. - sent. n. 341/1998 ove si e' affermato il principio secondo cui anche il procedimento diretto all'emanazione di provvedimenti cautelari e' ispirato al principio del contraddittorio. - ord. n. 168/2000 ove si e' affermato che nel procedimento diretto all'emanazione di procedimenti cautelari non sussiste l'esigenza di ordine costituzionale di un obbligo di astensione del giudice, che li abbia pronunciati 'ante causam', dalla trattazione e decisione della successiva causa di merito. - ord. nn. 203/1997, 127/1997 e 126/1998 sul proceidmento possessorio e sulla rilevanza, nell'ambito di esso del principio di imparzialita' del giudice cui e' ispirata la disciplina dell'astensione. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, sollevate - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dal pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea, e dal pretore di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, rispettivamente con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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