Corte costituzionale
Ordinanza n. 219/2000
Corte cost., ord. 19 giugno 2000, n. 219
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 219/2000
- Data di deposito
- 19 giugno 2000
- Data di decisione
- 8 giugno 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:219
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25431
Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2909 cod. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede, secondo il "diritto vivente", la cosiddetta "efficacia riflessa" del giudicato civile cioe' la possibilita' di opporre il suddetto giudicato a soggetti rimasti estranei al processo, titolari di un diritto dipendente o subordinato alla situazione definita in quel processo. Precedenti - ord. nn. 450, 282 e 174/1999 richiamate in ordine al principio secondo cui il mancato esame di punti decisivi della controversia si risolve nella inottemperanza del giudice rimettente all'onere di argomentare e motivare sulla rilevanza della sollevata questione, cosi' da rendere la stessa manifestamente inammissibile. L.T.
Massima n. 25432
Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 619 cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui consente al terzo di far valere, con l'opposizione all'esecuzione, il suo diritto di proprieta' sul bene pignorato o altro diritto reale accertato con sentenza passata in giudicato in un giudizio nel quale non siano stati contradditori i creditori pignorati. Precedenti - ord. nn. 450, 282 e 174/1999 richiamate in ordine al principio secondo cui il mancato esame di punti decisivi della controversia si risolve nella inottemperanza del giudice rimettente all'onere di argomentare e motivare sulla rilevanza della sollevata questione, cosi' da rendere la stessa manifestamente inammissibile. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2909 del codice civile e 619 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Spoleto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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