Corte costituzionale

Ordinanza n. 216/2000

Corte cost., ord. 19 giugno 2000, n. 216

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
216/2000
Data di deposito
19 giugno 2000
Data di decisione
8 giugno 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:216

Norme oggetto del giudizio

  • art. 48, comma 2, legge della Regione Marche n. 9 del 3 marzo 1990

Parametri

Massime

Massima n. 25429

Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione nonostante l'entrata in vigore, intervenuta anteriormente alla proposizione della questione stessa, della legge della Regione Marche 22 luglio 1997, n. 44 che ha espressamente abrogato la norma censurata e ne ha riprodotto il contenuto precettivo in altra disposizione nel quadro di una disciplina della materia completamente innovata - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge della Regione Marche 3 marzo 1990, n. 9, censurata in riferimento agli artt. 108 e 117 della Costituzione, nella parte in cui, stabilendo che l'impugnazione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica va proposta nell'osservanza delle norme dettate dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, disciplinerebbe la materia della giurisdizione e del processo, riservata alla competenza del legislatore statale. Precedenti - ord. n. 162, 53 e 52/1999 nelle quali e' stato affermato che il giudice rimettente ha l'onere di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione qualora, anteriormente alla proposizione della questione di costituzionalita', la norma censurata sia stata abrogata. - ord. n. 183/1998 ove il principio surriportato e' stato affermato in riferimento alla intervenuta modifica, sempre anteriormente alla proposizione della questione di costituzionalita', del complessivo quadro normativo di riferimento. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge regione Marche 3 marzo 1990, n. 9 (Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 108 e 117 della Costituzione, dal pretore di Ascoli Piceno con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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