Corte costituzionale
Ordinanza n. 216/2000
Corte cost., ord. 19 giugno 2000, n. 216
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 216/2000
- Data di deposito
- 19 giugno 2000
- Data di decisione
- 8 giugno 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:216
Norme oggetto del giudizio
- art. 48, comma 2, legge della Regione Marche n. 9 del 3 marzo 1990
Parametri
Massime
Massima n. 25429
Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione nonostante l'entrata in vigore, intervenuta anteriormente alla proposizione della questione stessa, della legge della Regione Marche 22 luglio 1997, n. 44 che ha espressamente abrogato la norma censurata e ne ha riprodotto il contenuto precettivo in altra disposizione nel quadro di una disciplina della materia completamente innovata - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge della Regione Marche 3 marzo 1990, n. 9, censurata in riferimento agli artt. 108 e 117 della Costituzione, nella parte in cui, stabilendo che l'impugnazione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica va proposta nell'osservanza delle norme dettate dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, disciplinerebbe la materia della giurisdizione e del processo, riservata alla competenza del legislatore statale. Precedenti - ord. n. 162, 53 e 52/1999 nelle quali e' stato affermato che il giudice rimettente ha l'onere di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione qualora, anteriormente alla proposizione della questione di costituzionalita', la norma censurata sia stata abrogata. - ord. n. 183/1998 ove il principio surriportato e' stato affermato in riferimento alla intervenuta modifica, sempre anteriormente alla proposizione della questione di costituzionalita', del complessivo quadro normativo di riferimento. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge regione Marche 3 marzo 1990, n. 9 (Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 108 e 117 della Costituzione, dal pretore di Ascoli Piceno con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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