Corte costituzionale
Ordinanza n. 215/2000
Corte cost., ord. 19 giugno 2000, n. 215
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 215/2000
- Data di deposito
- 19 giugno 2000
- Data di decisione
- 8 giugno 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:215
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25428
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 57, comma 1, e 58, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nelle parti relative alla previsione della solidarieta' nel pagamento dell'imposta di registro tra le parti in causa e alla mancata previsione della surrogazione a favore delle parti in causa che hanno pagato l'imposta stessa nelle ragioni, azioni e ai privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Va, infatti, osservato che: a) la solidarieta' risulta perfettamente conforme ai principi piu' volte affermati da questa Corte in ordine alle disposizioni legislative prevedenti la solidarieta' in materia di imposte indirette in quanto e' giusticata da rapporti giuridico-economici tra gli obbligati idonei alla configurazione di motivazioni unitarie e che, quindi, ben possono ragionevolmente comportare il suddetto vincolo, in evidente parellelismo con quanto si verfica per le parti del contratto; b) il rischio per l'attore vittorioso di dover pagare l'imposta di registro, se rientra nel generale calcolo di convenienza dell'esercizio dell'azione giudiziaria, non si traduce, percio' solo, in un impedimento alla tutela giurisdizionale dei propri diritti; c) l'inapplicabilita' alle parti in causa della surrogazione non rende incostituzionale la previsione della solidarieta', di cui si e' detto, restando comunque salva la possibilita' per le stesse parti di avvalersi dell'azione di regresso accordata in generale per le obbligazioni solidali dall'art. 1299 cod. civ. Precedenti - sent. nn. 226/1984, 178/1982 e 120/1972 richiamate con riferimento alle ragioni idonee a giustificare le disposizioni legislative prevedenti il vincolo solidale in materia di imposte dirette. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 57, comma 1, e 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Padova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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