Corte costituzionale

Ordinanza n. 215/2000

Corte cost., ord. 19 giugno 2000, n. 215

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
215/2000
Data di deposito
19 giugno 2000
Data di decisione
8 giugno 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:215

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25428

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 57, comma 1, e 58, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nelle parti relative alla previsione della solidarieta' nel pagamento dell'imposta di registro tra le parti in causa e alla mancata previsione della surrogazione a favore delle parti in causa che hanno pagato l'imposta stessa nelle ragioni, azioni e ai privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Va, infatti, osservato che: a) la solidarieta' risulta perfettamente conforme ai principi piu' volte affermati da questa Corte in ordine alle disposizioni legislative prevedenti la solidarieta' in materia di imposte indirette in quanto e' giusticata da rapporti giuridico-economici tra gli obbligati idonei alla configurazione di motivazioni unitarie e che, quindi, ben possono ragionevolmente comportare il suddetto vincolo, in evidente parellelismo con quanto si verfica per le parti del contratto; b) il rischio per l'attore vittorioso di dover pagare l'imposta di registro, se rientra nel generale calcolo di convenienza dell'esercizio dell'azione giudiziaria, non si traduce, percio' solo, in un impedimento alla tutela giurisdizionale dei propri diritti; c) l'inapplicabilita' alle parti in causa della surrogazione non rende incostituzionale la previsione della solidarieta', di cui si e' detto, restando comunque salva la possibilita' per le stesse parti di avvalersi dell'azione di regresso accordata in generale per le obbligazioni solidali dall'art. 1299 cod. civ. Precedenti - sent. nn. 226/1984, 178/1982 e 120/1972 richiamate con riferimento alle ragioni idonee a giustificare le disposizioni legislative prevedenti il vincolo solidale in materia di imposte dirette. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 57, comma 1, e 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Padova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze