Corte costituzionale
Ordinanza n. 191/2000
Corte cost., ord. 13 giugno 2000, n. 191
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 191/2000
- Data di deposito
- 13 giugno 2000
- Data di decisione
- 7 giugno 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:191
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 8, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 477, comma 2, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 25398
Manifesta inammissibilita' - per estraneita' dell'impugnato art. 477, comma 2, cod. proc. pen. alla fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 477, comma 2, cod. proc. pen. e degli artt. 2 e 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 censurati - in riferimento agli artt. 3, comma secondo, 40 e 97 della Costituzione - per le parti in cui, in caso di astensione dall'udienza del difensore per adesione a una protesta di categoria, non prevedono, rispettivamente, l'applicabilita' delle norme sulla sospensione e il rinvio del dibattimento nonche' una specifica regolamentazione di una ipotesi eccezionale di sospensione del dibattimento, fondata sull'esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato (quale e' lo sciopero) il cui difetto tuttavia lede il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e i diritti delle vittime dei reati, a causa dell'allungamento dei tempi di celebrazione dei processi. Precedenti: sent. n. 171 del 1996 e ordinanze nn. 175, 106 e 105 del 1998 nonche' 318 e 273 del 1996 sul principio secondo cui l'astensione dalle udienze degli avvocati comporta - ove ne sussistano i presupposti - l'applicazione dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen. nei limiti delineati dalla Corte. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 477, comma 2, del codice di procedura penale, nonché degli artt. 2 e 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 40 e 97 della Costituzione, dal pretore di Varese con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
Testo integrale
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