Corte costituzionale

Ordinanza n. 185/2000

Corte cost., ord. 9 giugno 2000, n. 185

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
185/2000
Data di deposito
9 giugno 2000
Data di decisione
7 giugno 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:185

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 25386

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui, determinando un'irragionevole disparita' di trattamento tra le societa' soggette all'INVIM decennale e le persone fisiche che ne sono escluse, collega la suddetta imposta al solo fatto della titolarita' di un immobile per un decennio, cosi' prevedendo una imposizione sul patrimonio in violazione del principio di capacita' contributiva. Va, infatti, osservato che l'ordinanza di rimessione non reca argomenti nuovi o comunque tali da indurre a mutare il precedente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui la questione e' stata reiteratamente dichiarata infondata in relazione ad entrambi i parametri evocati dall'attuale rimettente. Precedenti richiamati - sent. n. 239 del 1983 richiamata in merito alla censura riferita all'art. 3 della Costituzione. - sent. n. 126 del 1979 richiamata in merito alla censura riferita all'art. 53 della Costituzione. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

Testo integrale

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