Corte costituzionale
Ordinanza n. 185/2000
Corte cost., ord. 9 giugno 2000, n. 185
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 185/2000
- Data di deposito
- 9 giugno 2000
- Data di decisione
- 7 giugno 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:185
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 25386
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui, determinando un'irragionevole disparita' di trattamento tra le societa' soggette all'INVIM decennale e le persone fisiche che ne sono escluse, collega la suddetta imposta al solo fatto della titolarita' di un immobile per un decennio, cosi' prevedendo una imposizione sul patrimonio in violazione del principio di capacita' contributiva. Va, infatti, osservato che l'ordinanza di rimessione non reca argomenti nuovi o comunque tali da indurre a mutare il precedente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui la questione e' stata reiteratamente dichiarata infondata in relazione ad entrambi i parametri evocati dall'attuale rimettente. Precedenti richiamati - sent. n. 239 del 1983 richiamata in merito alla censura riferita all'art. 3 della Costituzione. - sent. n. 126 del 1979 richiamata in merito alla censura riferita all'art. 53 della Costituzione. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
Testo integrale
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