Corte costituzionale
Ordinanza n. 171/2000
Corte cost., ord. 1° giugno 2000, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 171/2000
- Data di deposito
- 1° giugno 2000
- Data di decisione
- 25 maggio 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:171
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 11, comma 9, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 81, comma 1, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 25361
Manifesta inammissibilita' - per difetto, di indicazione, nell'ordinanza di rimessione, degli elementi della fattispecie concreta oggetto del giudizio 'a quo' - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (come modificato dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e dell'art. 11, comma 9, della citata legge n. 413 del 1991 censurati, nel loro combinato disposto (oltre che nelle singole statuizioni di ciascuno) - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - nelle parti in cui, rispettivamente: a) il primo, a seguito delle menzionate modifiche ad esso apportate, avrebbe introdotto "il criterio di valutabilita' ai fini reddituali" delle alienazioni connesse a procedimenti espropriativi (dando cosi' luogo da un lato ad un irragionevole trattamento differenziato, non collegato ad una diversa capacita' reddituale e impositiva tra plusvalenze derivanti da generica alienazione infraquinquennale di beni acquisiti per donazione o successione - le quali non rilevano ai fini dell'IRPEF - e somme costituenti il controvalore della speciale alienazione connessa ad un procedimento espropriativo e dall'altro determinando una equivalenza assoluta tra concetto di plusvalenza e il prezzo/indennita' di cessione/espropriazione che viene elevato, in assenza di giustificate ragioni di tale speciale severita' impositiva, a rango di plusvalenza nella sua totalita', prescindendo da ogni valutazione circa il suo valore rispetto al valore corrente del bene acquisito alla mano pubblica); b) l'art. 11, comma 9, della legge n. 413 del 1991 citato considera indice di capacita' contributiva circostanze e situazioni avveratesi antecedentemente alla sua promulgazione introducendo, per di piu', ancora una volta, un discrimine temporale (31 dicembre 1988) del quale non e' dato di comprendere la ragione. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività d'accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché dell'art. 11, comma 9, della citata legge n. 413 del 1991 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Terni con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1° giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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