Corte costituzionale
Ordinanza n. 168/2000
Corte cost., ord. 31 maggio 2000, n. 168
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 168/2000
- Data di deposito
- 31 maggio 2000
- Data di decisione
- 25 maggio 2000
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:168
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25358
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile, denunziato nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione del giudice che, con ordinanza, abbia deciso nei limiti, per cui ritiene gia' raggiunta la prova, sull'istanza della parte di pagamento di somme o di consegna o di rilascio di beni, ex art. 186-quater stesso codice. Non sussiste infatti, in tale ipotesi, nella quale il legislatore ha attribuito all'ordinanza un effetto anticipatorio della decisione definitiva, da attuarsi in virtu' di un meccanismo potenzialmente idoneo a concludere il processo di primo grado, l'esigenza di ordine costituzionale di un obbligo di astensione del giudice, che si sia pronunciato 'ante causam', dal trattare e decidere la successiva causa di merito. Pertanto, qualunque sia il contenuto della sentenza, che puo' o riassorbire in se' l'ordinanza relativamente al gia' 'decisum' o puo' modificarne in tutto o in parte le statuizioni , detto meccanismo processuale, lungi dal violare il diritto di difesa per eventuale incidenza della forza della prevenzione nel giudizio del decidente, offre alle parti una garanzia di maggiore ponderazione del contenzioso in sede decisoria, salvaguardando nel contempo l'esigenza di un pieno rendimento dell'attivita' giurisdizionale, secondo il principio di concentrazione degli atti e di economia endoprocessuale, in base al quale si esige la continuita' del medesimo giudice nel condurre il processo, fino alla decisione conclusiva. - cfr. sul principio di concentrazione degli atti e di economia endoprocessuale, la sentenza n. 363/1998. A.M.M.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile, sollevate - in riferimento all'art. 24 della Costituzione - dal tribunale di Milano e - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dal tribunale di Firenze, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze