Corte costituzionale

Ordinanza n. 151/2000

Corte cost., ord. 24 maggio 2000, n. 151

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
151/2000
Data di deposito
24 maggio 2000
Data di decisione
22 maggio 2000
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GUIZZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:151

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25327

E' manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 305 e 300 del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, in caso di morte della parte costituita, il termine perentorio di sei mesi per la prosecuzione del processo decorre, per i soggetti destinati a subentrare nel rapporto processuale, dalla data dell'interruzione e non dalla data della loro effettiva conoscenza dell'interruzione medesima. Infatti, il procuratore della parte costituita, alla cui iniziativa e' rimessa la produzione dell'effetto interruttivo, e' tenuto, in dipendenza del mandato conferitogli con la procura "ad litem", ad adempiere le obbligazioni derivanti da tale contratto con la diligenza imposta dall'art. 1710 del codice civile, obbligazioni tra le quali rientra, come attesta la necessaria correlazione tra le norme sostanziali in tema di mandato e quelle processuali, relative alla disciplina dell'interruzione, l'obbligo di rendere noto agli eredi del mandante il verificarsi dell'evento che abbia colpito quest'ultimo e di concordare con essi la eventuale prescritta dichiarazione. Pertanto, non costituisce violazione del diritto di difesa di tali soggetti l'ipotetica incuria del procuratore che abbia omesso di informarli della pendenza del processo e della sua interruzione, in quanto l'obbligo alla osservanza delle norme in esame e' di per se' idoneo a garantire l'invocata tutela. Non e' infine ravvisabile disparita' di trattamento rispetto alle parti non colpite da evento interruttivo, esposte anch'esse al pericolo della consumazione parziale del termine, nell'analoga ipotesi in cui il proprio procuratore abbia loro tardivamente comunicato l'avvenuta interruzione del processo, in violazione degli obblighi di mandato. A.M.M. - v. la sentenza n. 136/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 305 e 300 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 22 maggio 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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