Corte costituzionale

Ordinanza n. 147/2000

Corte cost., ord. 19 maggio 2000, n. 147

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
147/2000
Data di deposito
19 maggio 2000
Data di decisione
11 maggio 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GUIZZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:147

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, legge n. 223 del 6 agosto 1990
  • art. 1, comma 3, decreto-legge n. 407 del 19 ottobre 1992
  • art. 1, comma 14, decreto-legge n. 545 del 23 ottobre 1996
  • art. 3, comma 1, legge n. 249 del 31 luglio 1997
  • art. 1, comma 3, quater, decreto-legge n. 407 del 19 ottobre 1992
  • art. 3, comma 2, legge n. 249 del 31 luglio 1997
  • legge n. 482 del 17 dicembre 1992
  • legge n. 650 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 13, decreto-legge n. 545 del 23 ottobre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 25321

Manifesta inamissibilita', per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 1, commi 3 e 3-quater del d.l. 19 ottobre 1992, n. 407, convertito nella legge 17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e 14 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650; 3, commi 1 e 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, censurati - in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione - nell'interpretazione datane dal "diritto vivente" secondo cui dovrebbe escludersi che la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale possa essere rilasciata a soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti. L.T.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato); 1, commi 3 e 3-quater del d.-l. 19 ottobre 1992, n. 407 (Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e 14, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650; 3, commi 1 e 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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