Corte costituzionale
Ordinanza n. 147/2000
Corte cost., ord. 19 maggio 2000, n. 147
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 147/2000
- Data di deposito
- 19 maggio 2000
- Data di decisione
- 11 maggio 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GUIZZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:147
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, legge n. 223 del 6 agosto 1990
- art. 1, comma 3, decreto-legge n. 407 del 19 ottobre 1992
- art. 1, comma 14, decreto-legge n. 545 del 23 ottobre 1996
- art. 3, comma 1, legge n. 249 del 31 luglio 1997
- art. 1, comma 3, quater, decreto-legge n. 407 del 19 ottobre 1992
- art. 3, comma 2, legge n. 249 del 31 luglio 1997
- legge n. 482 del 17 dicembre 1992
- legge n. 650 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 13, decreto-legge n. 545 del 23 ottobre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 25321
Manifesta inamissibilita', per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 1, commi 3 e 3-quater del d.l. 19 ottobre 1992, n. 407, convertito nella legge 17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e 14 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650; 3, commi 1 e 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, censurati - in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione - nell'interpretazione datane dal "diritto vivente" secondo cui dovrebbe escludersi che la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale possa essere rilasciata a soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti. L.T.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato); 1, commi 3 e 3-quater del d.-l. 19 ottobre 1992, n. 407 (Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e 14, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650; 3, commi 1 e 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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