Corte costituzionale
Ordinanza n. 134/2000
Corte cost., ord. 10 maggio 2000, n. 134
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 134/2000
- Data di deposito
- 10 maggio 2000
- Data di decisione
- 8 maggio 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GUIZZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:134
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 216 del 2 giugno 1995
- art. 9-bis, decreto-legge n. 101 del 3 aprile 1995
- art. 32, legge n. 109 del 11 febbraio 1994
Parametri
Massime
Massima n. 25284
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'art. 9-bis del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, introdotto dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216, censurato - in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost. - per aver previsto il deferimento obbligatorio delle controversie in materia di appalto di lavori pubblici ad un collegio arbitrale. Invero, essendo venuto meno - a seguito della legge 18 novembre 1998, n. 415, il cui art. 10 ha reso l'arbitrato in questione non piu' obbligatorio - il presupposto logico dell'ordinanza di rimessione, fondato sull'incompetenza dello stesso giudice rimettente, il giudice 'a quo', ai fini della determinazione della propria competenza, non e' tenuto a fare applicazione della norma della cui legittimita' egli dubita. - v. sentenza n. 179 del 1999 (richiamata) sul difetto di giurisdizione del giudice rimettente rilevabile 'ictu oculi'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), come sostituito dall'art. 9-bis del d.-l. 3 aprile 1995, n. 101, introdotto dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione, dal giudice unico del Tribunale di Brindisi con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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