Corte costituzionale

Ordinanza n. 131/2000

Corte cost., ord. 10 maggio 2000, n. 131

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
131/2000
Data di deposito
10 maggio 2000
Data di decisione
8 maggio 2000
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:131

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25281

Manifesta inammissibilita' - per insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, numero 2, lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sollevata in riferimento al principio di eguaglianza e al principio di tutela dei diritti della famiglia e concernente la prevista attribuzione alla sola parte convenuta, e non anche al pubblico ministero, della facolta' di eccepire, nel procedimento diretto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'eventuale interruzione della separazione dei coniugi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, numero 2, lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione, dal tribunale di Udine con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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