Corte costituzionale
Ordinanza n. 131/2000
Corte cost., ord. 10 maggio 2000, n. 131
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 131/2000
- Data di deposito
- 10 maggio 2000
- Data di decisione
- 8 maggio 2000
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2000:131
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25281
Manifesta inammissibilita' - per insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, numero 2, lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sollevata in riferimento al principio di eguaglianza e al principio di tutela dei diritti della famiglia e concernente la prevista attribuzione alla sola parte convenuta, e non anche al pubblico ministero, della facolta' di eccepire, nel procedimento diretto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'eventuale interruzione della separazione dei coniugi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, numero 2, lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione, dal tribunale di Udine con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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