Corte costituzionale
Sentenza n. 89/1999
Corte cost., sent. 23 marzo 1999, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 89/1999
- Data di deposito
- 23 marzo 1999
- Data di decisione
- 12 marzo 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:89
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 203 del 12 luglio 1991
- art. 2, comma 3, decreto-legge n. 152 del 13 maggio 1991
- art. 2, comma 2, decreto-legge n. 152 del 13 maggio 1991
- art. 58, 'ter', legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 24577
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto prevedono che ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, la liberazione condizionale possa essere concessa dopo l'espiazione di almeno meta' (anziche' di almeno due terzi) della pena, fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'art. 176 cod. pen., nei casi in cui abbiano prestato un'utile collaborazione con la giustizia, e non, invece, in quelli in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilita' operato con sentenza irrevocabile, tale utile collaborazione renda impossibile. L'assunto del giudice 'a quo' - secondo il quale la mancata equiparazione della collaborazione impossibile alla collaborazione prestata, essendo stata riconosciuta contraria a Costituzione, riguardo alla liberazione condizionale e ad altri benefici, dalla sentenza n. 68 del 1995 e da altre, precedenti e successive ad essa, ai fini della ammissione agli stessi, dovrebbe esserlo anche relativamente ai limiti di pena espiata stabiliti, con l'intento di aggravare la condizione penitenziaria dei condannati, dalle norme impugnate - non puo', trattandosi di situazioni normative strutturalmente e funzionalmente eterogenee, e percio' non omologabili, essere condiviso. Mentre infatti e' di tutta evidenza che ancorare alla collaborazione la stessa astratta possibilita' di fruire di fondamentali strumenti rieducativi, ha un senso ove si versi in ipotesi di "collaborazione oggettivamente esigibile" e quindi, naturalmente e giuridicamente "possibile", e' altrettanto chiaro che di fronte al limite di pena espiata che taluni condannati incontrano per essere ammessi alla liberazione condizionale, la condotta collaborativa puo' assumere rilievo solo se ed in quanto sia stata effettivamente prestata, giacche', ove cosi' non fosse, si determinerebbe un trattamento "sanzionatorio" piu' blando non in funzione di un comportamento positivo, ma in ragione della semplice impossibilita' di prestare un simile comportamento, con palese compromissione di quello stesso parametro di ragionevolezza che il rimettente deduce a conforto della opposta soluzione. - V. S. n. 68/1995 (gia' citata nel testo).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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