Corte costituzionale
Sentenza n. 87/1999
Corte cost., sent. 23 marzo 1999, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 87/1999
- Data di deposito
- 23 marzo 1999
- Data di decisione
- 12 marzo 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:87
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, ultimo, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 739 del 3 novembre 1981
- art. 22, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 739 del 3 novembre 1981
- art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 32, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 24568
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22, comma 1, 32, comma 1 e ultimo, e 38, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1971, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui prevedono che il termine per impugnare le decisioni della Commissione tributaria decorra, per l'amministrazione finanziaria, "dalla data in cui il funzionario dell'Ufficio destinatario della comunicazione del dispositivo appone la firma per ricevuta sul duplicato dell'avviso da restituire alla segreteria della Commissione tributaria e non dal momento in cui il plico e' stato (a questi) consegnato dall'Ufficio postale", sia perche' il mutato quadro normativo (artt. 19 e 25 d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, che hanno sostituito, rispettivamente, gli artt. 32 e 38 d.P.R. n. 636 del 1972), in forza del quale le comunicazioni a mezzo posta debbono essere effettuate in plico raccomandato "con avviso di ricevimento", induce a ritenere compiuta la comunicazione a mezzo posta alla data in cui il funzionario responsabile appone la propria firma sull'avviso di ricevimento spedito unitamente al plico raccomandato, tenuto conto che la funzione dell'avviso di ricevimento e' quella di attestare la data di ricezione dell'atto, dalla quale, ai sensi dell'art. 32, comma 5, seconda parte, d.P.R. n. 636 del 1972, decorre il termine dell'impugnazione; sia perche' la datazione e sottoscrizione per ricevuta dell'elenco da parte del funzionario dell'ufficio devono, in conformita' a quanto disposto dall'art. 32, comma 1, essere eseguite "immediatamente" e cioe' senza alcuna soluzione temporale rispetto alla ricezione del plico raccomandato, con la conseguenza che l'eventuale ritardo, con cui, successivamente alla data attestata dall'avviso di ricevimento del plico, il funzionario dell'ufficio destinatario della comunicazione abbia datato e sottoscritto l'elenco, non puo' assumere, proprio per la sua illegittimita', alcun rilievo ai fini del decorso del termine per l'impugnazione della decisione. - S. n. 232/1998; O. nn. 214 e 263/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, 32, primo ed ultimo comma, e 38, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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