Corte costituzionale
Sentenza n. 85/1999
Corte cost., sent. 23 marzo 1999, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 85/1999
- Data di deposito
- 23 marzo 1999
- Data di decisione
- 12 marzo 1999
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:85
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Abruzzo del 11 giugno 1997
Parametri
- art. 10, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 92, trattato cee
- art. 93, trattato cee
Massime
Massima n. 24578
La disposizione della Costituzione che offre copertura costituzionale al diritto comunitario, va individuata, per consolidata giurisprudenza della Corte, nell'art. 11 Cost.. Percio', nella specie, nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio contro la legge della Regione Abruzzo, riapprovata l'11 giugno 1997, in materia di aiuti regionali a imprese di pesca, deve considerarsi emendabile, attraverso una interpretazione non formalistica del ricorso, l'erronea indicazione, in questo, come norma della Costituzione di cui si assume la violazione, dell'art. 10 Cost.. - Sui termini specifici della questione v. la seguente massima C. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24579
L'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE vieta, con alcune possibili deroghe, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza e che incidano sugli scambi tra Stati membri. L'art. 93, a sua volta, nel regolare gli adempimenti ai quali gli Stati membri sono tenuti verso la Commissione, stabilisce che a questa devono essere comunicati i progetti diretti a istituire o a modificare aiuti e vieta di dare ad essi esecuzione prima che la procedura comunitaria abbia condotto a una decisione finale. Tuttavia, sul presupposto che non tutti gli aiuti hanno un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri, per gli aiuti di importo poco elevato, generalmente accordati alle piccole e medie imprese e che sono per lo piu' gestiti da enti locali o regionali, nella disciplina attuativa degli artt. 92 e 93 del trattato, e' stata introdotta dalla Commissione (92/C - 213/02) una regola, detta appunto 'de minimis', che fissa una cifra assoluta al di sotto della quale, in ossequio a un'esigenza di semplificazione amministrativa a vantaggio tanto degli Stati membri quanto dell'apparato organizzativo della Commissione e delle stesse imprese, l'aiuto non e' piu' soggetto all'obbligo della comunicazione. In alcuni settori, pero' - come si e' precisato fin dalla direttiva del 1992, e ribadito nella successiva 96/C-68/06- in cui vi siano speciali regolamentazioni comunitarie, che della regola 'de minimis' prevedano la inapplicabilita', l'obbligo di comunicazione e l'intervento della Commissione, quale che sia l'importo dell'aiuto, non possono essere elusi. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24580
In accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo, riapprovata l'11 giugno 1997, recante "Modifiche ed integrazioni alla l.r. 9 ottobre 1996, n. 93, relativa alla concessione di contributi alle cooperative di produzione del pescato o loro consorzi per la gestione dei mercati ittici". Col ricomprendere tali contributi - diversamente da quanto era previsto dall'abrogato art. 4 della legge n. 93 del 1996 - nell'ambito della regola 'de minimis' di cui alla disciplina comunitaria, attuativa dell'art. 92 del trattato CEE, in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (Commissione 92/C - 213/02) - secondo la quale, al di sotto di una determinata cifra, l'aiuto non e' piu' ritenuto soggetto all'obbligo di comunicazione alla Commissione, ai sensi dell'art. 93 del trattato, per le valutazioni di sua competenza circa la compatibilita' con il mercato comune, con la concorrenza e con il libero scambio tra gli Stati, e al correlativo divieto di esecuzione sino alla decisione finale - il legislatore regionale, attribuendosi un potere qualificatorio che non gli spetta, viola infatti l'altra regola della disciplina comunitaria (Commissione 96/C - 68/06, non modificata dal regolamento CEE n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998) che, facendo eccezione alla prima, anche quando si tratti di aiuti di non rilevante importo, vuole sottratto il settore della pesca alla possibilita' di interventi di sostegno da parte degli Stati membri al di fuori del su cennato procedimento di verifica. Con conseguente incidenza anche sull'art. 11 Cost., che alla normativa comunitaria da' copertura costituzionale. - V. la precedente massima B. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo, riapprovata l'11 giugno 1997 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 9 ottobre 1996, n. 93, relativa a: "Concessione di contributi alle cooperative di produzione del pescato o loro consorzi per la gestione dei mercati ittici").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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