Corte costituzionale
Sentenza n. 69/1999
Corte cost., sent. 18 marzo 1999, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 69/1999
- Data di deposito
- 18 marzo 1999
- Data di decisione
- 11 marzo 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:69
Norme oggetto del giudizio
- art. 228, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- legge n. 95 del 3 aprile 1979
- art. 1, decreto-legge n. 26 del 30 gennaio 1979
Parametri
- art. 25, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- legge n. 86 del 26 aprile 1990
- art. 1, legge n. 234 del 16 luglio 1997
Massime
Massima n. 24544
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 228 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e 1 d.l. 30 gennaio 1979,n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) conv. nella l. 3 aprile 1979, n. 95 - le quali, assoggettando a sanzione penale il commissario governativo nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (cosi' come il curatore fallimentare e gli altri soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 228 l. fallimentare) con riferimento alla fattispecie astratta di interesse privato, ormai priva di rilevanza penale per tutti gli altri pubblici ufficiali, sarebbero lesive sia del principio di eguaglianza sia del principio di determinatezza della fattispecie penale - in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost., la "ratio" della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 228 l. fallimentare, individuata nella stessa relazione al r.d. n. 267 del 1942 "nel bisogno di prevenire il pericolo che attraverso le maglie della legge il curatore trovi la via di scampo ad azioni delittuose", vale ad escludere che la specialita' della disciplina penale applicabile al curatore fallimentare (ed ai soggetti ad esso equiparati) si traduca nella violazione del principio di eguaglianza; ed in quanto, con riferimento all'art. 25 Cost., l'art. 228 l. fallimentare deve essere interpretato, conformemente al principio costituzionale di determinatezza della fattispecie penale, nel senso che la presa di interesse privato del curatore fallimentare (e degli altri soggetti ad esso equiparati) e' sanzionata penalmente soltanto in quanto sia contrastante con gli interessi tutelati dalla procedura concorsuale, restando estranee all'area della rilevanza penale tutte quelle ipotesi in cui si realizzi una mera coincidenza tra i vantaggi privati e gli interessi dell'ufficio o in cui comunque l'interesse privato del pubblico ufficiale non risulti, in concreto, rivolto a perseguire un vantaggio personale che si ponga in contrasto con le finalita' delle procedure concorsuali o dell'amministrazione straordinaria. - S. nn. 414/1994, 197 e 452/1998; O. nn. 55 e 147/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 228 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e 1 del d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli e dalla Corte di appello di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11 marzo 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Marini Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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