Corte costituzionale

Sentenza n. 65/1999

Corte cost., sent. 12 marzo 1999, n. 65

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
65/1999
Data di deposito
12 marzo 1999
Data di decisione
8 marzo 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:65

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 1, lettera a), legge n. 56 del 28 febbraio 1987

Parametri

Massime

Massima n. 24481

Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., nei confronti dell'art. 10, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per la ritenuta impossibilita' di ricomprendere, nella prima classe delle liste di collocamento - tra gli aspiranti all'assunzione presso pubbliche amministrazioni gia' occupati, anche se solo a tempo parziale - oltre ai lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, va respinta l'eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura dello Stato in base al fatto che, nel caso di specie, il ricorrente risultava aver svolto attivita' di rappresentante di commercio, incompatibile con la qualifica di lavoratore dipendente. Tale circostanza, infatti, del tutto pacifica nel giudizio 'a quo', e presupposto, anzi, dell'avviato incidente, non appare in alcun modo - contrariamente a quanto l'Avvocatura sembra supporre - atta ad influire sul vaglio di rilevanza della sollevata questione. - Sui termini della questione v. anche la seguente massima C.

Massima n. 24555

Nel giudizio di legittimita' costituzionale (nella specie, in via incidentale), a fronte di piu' significati possibili della stessa disposizione, e' compito dell'interprete escludere quello che difetti di coerenza rispetto ai dettami della Costituzione. In linea di principio, infatti, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perche' e' impossibile darne interpretazioni costituzionali. - Tra le tante, S. n. 356/1996.

Massima n. 24556

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., nei confronti dell'art. 10, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), che riguardo alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori - da inquadrare in livelli retributivi - funzionali non richiedenti titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo - per cui sono previsti (art. 16 stessa legge e successive modifiche ed integrazioni) reclutamenti selettivi fra gli iscritti alle liste di collocamento, nell'annoverare nella prima classe degli aspiranti, oltre ai disoccupati, anche i lavoratori a tempo parziale, opera in proposito un espresso riferimento a posizioni di lavoro dipendente, impedendo, ad avviso del giudice 'a quo', di ricomprendervi i lavoratori autonomi, anche se pur essi occupati solo a tempo parziale. Invero, sebbene l'obiettivo precipuo della disciplina del collocamento - che, come gia' da tempo chiarito, si risolve nell'attuare, senza irragionevoli discriminazioni (art. 3 Cost.), un'efficace promozione della domanda ed offerta di lavoro, a tutela dal rischio della disoccupazione (art. 4 Cost.) - vada ovviamente rapportato agli ambiti (non suscettibili di cristallizzazione, a fronte dei mutamenti, sempre piu' rapidi, della societa' civile in rapporto all'evoluzione, complessa e diversificata, delle condizioni economico-sociali) di una effettiva marginalizzazione dal lavoro, per la individuazione della quale non puo' non risultare indifferente la qualificazione giuridica dell'attivita', non e' tuttavia necessario pervenire ad una declaratoria di incostituzionalita', giacche' il principio generale, piu' volte affermato dalla Corte riguardo ai giudizi sulle leggi - per cui tra piu' significati possibili della disposizione censurata, deve escludersi quello che difetti di coerenza rispetto ai dettami della Costituzione - comporta, nel caso, che la stessa venga intesa in senso tale da ricomprendere, nella richiamata "prima classe", anche i lavoratori autonomi occupati in attivita' di carattere occasionale e marginale. Ne' a tale interpretazione e' di ostacolo l'espresso riferimento, nell'impugnato art. 10, comma 1, lettera a), della legge n. 56 del 1987, ai lavoratori "occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali, aspiranti ad una diversa occupazione "- riferimento che non sembra ricollegabile al concetto di lavoro autonomo a tempo parziale - giacche' cio' non impedisce di rinvenire nell'ordinamento, ancorche' in un diverso ambito di disciplina, criteri atti a definire tale concetto, tra i quali appare segnatamente dirimente il limite reddituale da riferirsi all'anno solare, come specificato negli artt. 8, comma 4, e 1, comma 2, del d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22, legge 24 giugno 1997, n. 196). - V. la precedente massima B. - Riguardo ai su richiamati principi della disciplina del collocamento, in particolare, S. n. 248/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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