Corte costituzionale
Sentenza n. 6/1999
Corte cost., sent. 21 gennaio 1999, n. 6
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 6/1999
- Data di deposito
- 21 gennaio 1999
- Data di decisione
- 18 gennaio 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:6
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, legge n. 223 del 23 luglio 1991
- art. 4, comma 9, comb.disp., legge n. 223 del 23 luglio 1991
- art. 4, comma 4, legge n. 223 del 23 luglio 1991
- art. 6, comma 1, legge n. 223 del 23 luglio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 24436
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 4, commi 4 e 9, in combinato disposto con gli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) - che descrive gli adempimenti imposti al datore di lavoro per l'iscrizione dei dipendenti nelle liste di mobilita', subordinando ad essa l'erogazione della relativa indennita'-, nella parte in cui condiziona la procedura di iscrizione esclusivamente al comportamento del datore di lavoro senza prevedere, in alternativa, che <<l'iniziativa o il compimento>> degli atti necessari, nell'inerzia del soggetto tenuto ad attivarsi, spetti ai lavoratori interessati, in caso di licenziamento collettivo per cessazione dell'attivita'. Invero, premesso che il legislatore, con l'art. 4, comma 1, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236 - che consente ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrino nella disciplina della mobilita', licenziati <<per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro>>, di richiedere l'iscrizione alla sezione circoscrizionale per l'impiego entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento - ha previsto una ipotesi di iscrizione nelle liste, originata esclusivamente dall'iniziativa del lavoratore interessato; l'estensione della possibilita' offerta dal predetto art. 4 a tutte le ipotesi di licenziamento collettivo per cessazione di attivita' consente di acquisire 'a posteriori' gli elementi su cui si fonda il diritto all'indennita', <<stante che, nel caso di accertamento positivo, la commissione per l'impiego, in ragione del carattere tecnico e quindi vincolato del controllo che le e' demandato e' tenuta all'approvazione della lista>>. Del resto, tale meccanismo, una volta venuto meno il suo carattere transitorio, e' da considerare ormai un consolidato complemento delle disposizioni di cui agli artt. 4, 6 e 7 della legge n. 223 del 1991, laddove assicura ai lavoratori una via di accesso diretto alle liste e, pur nella imperfezione del generale ordito normativo, rende possibile il conseguimento dello 'status' derivante dall'iscrizione, con le connesse agevolazioni del collocamento nonche', ove ne sussistano i requisiti, della percezione di una indennita'. - Cfr. S. n. 268/1994, nella quale si osserva che la presenza dei lavoratori nella complessa procedura regolata dai commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 <<non puo' che esprimersi attraverso le organizzazioni sindacali, portatrici della dimensione collettiva degli interessi in gioco e di una visione di insieme del mercato del lavoro>>. - Con la S. n. 413/1995, e' stata dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, della stessa legge n. 223 del 1991, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., con riguardo alla mancata corresponsione dell'indennita' di mobilita' ai lavoratori, che pure ne avrebbero avuto diritto, non iscritti nelle liste a causa della condotta omissiva del datore di lavoro. In particolare, la Corte ha osservato che il diritto alla percezione dell'indennita' rappresenta solo una tra le molteplici conseguenze di quello 'status' che i lavoratori acquisiscono con l'iscrizione nelle liste di mobilita', dato che, <<in tale momento si radica un complesso di rapporti interconnessi, dei quali quello avente ad oggetto l'erogazione dell'indennita' di mobilita' costituisce il principale ma non l'unico, che non e' quindi possibile enucleare prescindendo della iscrizione nelle liste stesse>>.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 4 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), in combinato disposto con gli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, della legge stessa, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Lecce, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze