Corte costituzionale
Sentenza n. 449/1999
Corte cost., sent. 17 dicembre 1999, n. 449
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 449/1999
- Data di deposito
- 17 dicembre 1999
- Data di decisione
- 13 dicembre 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:449
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 1, legge n. 382 del 11 luglio 1978
Parametri
Massime
Massima n. 25057
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 39 e 52, comma terzo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, l. 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), che vieta agli appartenenti alle Forze armate di costituire associazioni professionali a carattere sindacale e, comunque, di aderire ad altre associazioni sindacali (mentre nella Polizia di Stato, che svolge anch'essa un servizio essenziale, sono ammessi i sindacati, sebbene in forme circoscritte dal legislatore). Infatti, con riferimento agli artt. 39 e 52, comma terzo, Cost. - premesso che l'art. 52 Cost. parla significativamente di "ordinamento delle Forze armate", non per indicare una sua (inammissibile) estraneita' all'ordinamento generale dello Stato, ma per riassumere in tale formula l'assoluta specialita' della funzione, sicche' la Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare, il quale deve essere ricondotto nell'ambito del generale ordinamento statale "rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini"; e che, quindi, la garanzia dei diritti fondamentali, di cui sono titolari i singoli "cittadini militari" non recede di fronte alle esigenze della struttura militare, si' che meritano tutela anche le istanze collettive degli appartenenti alle Forze armate, al fine di assicurare la conformita' dell'ordinamento militare allo spirito democratico - se e' fuori discussione il riconoscimento ai singoli militari dei diritti fondamentali, che loro competono al pari degli altri cittadini della Repubblica, vero e' anche pero' che, in questa materia, non si deve considerare soltanto il rapporto di impiego del militare con la sua amministrazione e, quindi, l'insieme dei diritti e dei doveri che lo contraddistinguono e delle garanzie (anche di ordine giurisdizionale) apprestate dall'ordinamento, ma rileva nel suo carattere assorbente il "servizio", reso in un ambito speciale come quello militare (artt. 52, commi primo e secondo, Cost.); con la conseguenza che la eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 8, nella parte denunciata, aprirebbe inevitabilmente la via a organizzazioni, la cui attivita' potrebbe risultare non compatibile con i caratteri di coesione interna e neutralita' dell'ordinamento militare. Inoltre, con riferimento all'art. 3 Cost. (pretesa disparita' di trattamento fra gli appartenenti alle Forze armate e quelli della Polizia di Stato), il legislatore, perseguendo un delicato bilanciamento tra beni di rilievo costituzionale, ha si' riconosciuto una circoscritta liberta' sindacale agli appartenenti alla Polizia di Stato, ma cio' ha disposto contestualmente alla smilitarizzazione di tale corpo di polizia, il quale ha, oggi, caratteristiche che lo differenziano nettamente dalle Forze armate. - S. nn. 126/1985, 278/1987, 24/1989, 78/1989, 17/1991, 197/1994, 113/1997; O. n. 396/1996. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 39 e 52, terzo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, IV sezione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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