Corte costituzionale
Sentenza n. 436/1999
Corte cost., sent. 1° dicembre 1999, n. 436
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 436/1999
- Data di deposito
- 1° dicembre 1999
- Data di decisione
- 22 novembre 1999
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:436
Norme oggetto del giudizio
- art. 58, comma 2, 'quater', legge n. 354 del 26 luglio 1975
- legge n. 203 del 12 luglio 1991
- art. 14, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
- legge n. 356 del 7 agosto 1992
- art. 58, comma 3, 'quater', legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 1, decreto-legge n. 152 del 13 maggio 1991
Parametri
- dichiarazione ONU diritti del fanciullo del 20 novembre 1959
- convenzione di New York del 20 novembre 1989
- art. 27, comma 3, Costituzione
- art. 31, comma 2, Costituzione
- art. 40, legge n. 176 del 27 maggio 1991
Massime
Massima n. 25027
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 27, comma terzo, e 31, comma secondo, Cost. (anche in relazione alla dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo del 20 novembre 1959 ed alla Convenzione sui diritti del fanciullo 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con la l. 27 maggio 1991, n. 176, art. 40), l'art. 58-'quater', comma 2, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui si riferisce ai minorenni. Infatti - posto che il disposto dei commi 2 e 3 della disposizione impugnata stabiliscono che al detenuto, al quale sia stata revocata una misura alternativa (affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare, semiliberta'), non possono essere concessi, per un periodo di tre anni dalla emissione del provvedimento di revoca, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova "ordinario", la detenzione domiciliare e la semiliberta'; e che la Corte ha dovuto piu' volte censurare, nella parte in cui si applicavano indiscriminatamente anche ai detenuti minorenni, norme dell'ordinamento penitenziario, o di altre leggi, che stabilivano specifiche preclusioni alla concessione di benefici penitenziari o di sanzioni alternative, in quanto, per detta parte, esse apparivano in contrasto con i principi costituzionali in tema di applicazione e di esecuzione delle pene e delle misure restrittive nei confronti dei minori, che, nelle situazioni prese in esame, esigevano una disciplina fondata su valutazioni flessibili e individualizzate circa la idoneita' e la opportunita' delle diverse misure per perseguire i fini di risocializzazione del condannato minore, nel rispetto delle specifiche caratteristiche della sua personalita' - un divieto generalizzato e automatico, di durata triennale, di concessione di tutti i benefici penitenziari elencati, in conseguenza della revoca di una qualunque delle misure alternative dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della semiliberta', contrasta con il criterio, costituzionalmente vincolante, che esclude siffatti rigidi automatismi, e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata e caso per caso, in presenza delle condizioni generali costituenti i presupposti per l'applicazione della misura, della idoneita' di questa a conseguire le preminenti finalita' di risocializzazione che debbono presiedere all'esecuzione penale minorile. (Una volta caduto, 'in parte qua', il comma 2, il successivo comma 3, pure compreso nell'oggetto della questione, ma che si limita a fissare la durata della preclusione prevista dai commi 1 e 2, sopravvive con un contenuto non piu' riferibile alla preclusione di cui al comma 2 nei confronti dei minori). - S. nn. 125/1992, 168/1994, 107, 109 e 403/1997, 16, 324 e 450/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si riferisce ai minorenni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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