Corte costituzionale
Sentenza n. 433/1999
Corte cost., sent. 23 novembre 1999, n. 433
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 433/1999
- Data di deposito
- 23 novembre 1999
- Data di decisione
- 11 novembre 1999
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:433
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge n. 12 del 2 febbraio 1973
- art. 37, legge n. 12 del 2 febbraio 1973
Parametri
Massime
Massima n. 25040
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., gli artt. 10 e 37 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), nella parte in cui non prevedono, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia gia' conseguito la prescritta anzianita' contributiva minima, che la pensione di vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima. Infatti, posto che la Corte ha gia' affermato che, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione non deve comunque compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata sino a quel momento, siffatto principio vale anche per la normativa denunciata, nella quale non e' rinvenibile una clausola di salvaguardia della posizione acquisita a seguito del raggiungimento dell'anzianita' minima contributiva, che <<segna un limite intrinseco alla discrezionalita' del legislatore nella scelta, ad esso riservata, del criterio di individuazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile>>, non avendo alcun rilievo la circostanza che il requisito contributivo minimo sia stato nella specie raggiunto con il versamento di contributi non solo obbligatori, ma anche volontari, ne' la peculiarita' del trattamento previdenziale a carico del fondo gestito dall'ENASARCO. Resta fermo, tuttavia - secondo quanto precisato dalla Corte - che la salvaguardia della posizione acquisita a seguito del raggiungimento dell'anzianita' contributiva minima comporta unicamente l'attribuzione all'assicurato della facolta' di optare per il periodo di contribuzione a lui piu' favorevole, senza possibilita', dunque, di sommare a questo gli eventuali altri vantaggi derivanti dalla successiva contribuzione. - Cfr. S. nn. 307/1989, 428/1992, 264/1994, 388/1995, 427/1997, 201/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 37 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), nella parte in cui non prevedono, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 novembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze