Corte costituzionale

Sentenza n. 433/1999

Corte cost., sent. 23 novembre 1999, n. 433

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
433/1999
Data di deposito
23 novembre 1999
Data di decisione
11 novembre 1999
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:433

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, legge n. 12 del 2 febbraio 1973
  • art. 37, legge n. 12 del 2 febbraio 1973

Parametri

Massime

Massima n. 25040

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., gli artt. 10 e 37 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), nella parte in cui non prevedono, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia gia' conseguito la prescritta anzianita' contributiva minima, che la pensione di vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima. Infatti, posto che la Corte ha gia' affermato che, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione non deve comunque compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata sino a quel momento, siffatto principio vale anche per la normativa denunciata, nella quale non e' rinvenibile una clausola di salvaguardia della posizione acquisita a seguito del raggiungimento dell'anzianita' minima contributiva, che <<segna un limite intrinseco alla discrezionalita' del legislatore nella scelta, ad esso riservata, del criterio di individuazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile>>, non avendo alcun rilievo la circostanza che il requisito contributivo minimo sia stato nella specie raggiunto con il versamento di contributi non solo obbligatori, ma anche volontari, ne' la peculiarita' del trattamento previdenziale a carico del fondo gestito dall'ENASARCO. Resta fermo, tuttavia - secondo quanto precisato dalla Corte - che la salvaguardia della posizione acquisita a seguito del raggiungimento dell'anzianita' contributiva minima comporta unicamente l'attribuzione all'assicurato della facolta' di optare per il periodo di contribuzione a lui piu' favorevole, senza possibilita', dunque, di sommare a questo gli eventuali altri vantaggi derivanti dalla successiva contribuzione. - Cfr. S. nn. 307/1989, 428/1992, 264/1994, 388/1995, 427/1997, 201/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 37 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), nella parte in cui non prevedono, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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