Corte costituzionale
Sentenza n. 421/1999
Corte cost., sent. 4 novembre 1999, n. 421
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 421/1999
- Data di deposito
- 4 novembre 1999
- Data di decisione
- 27 ottobre 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:421
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, n. 7, legge n. 154 del 23 aprile 1981
Parametri
Massime
Massima n. 25022
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, Cost. - dell'art. 2, primo comma, numero 7, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale) - nella parte in cui, secondo l'interpretazione del rimettente, non escluderebbe l'eleggibilita' dei dipendenti comunali ai consigli di circoscrizione del medesimo Comune, mentre ne sancirebbe l'ineleggibilita' al solo consiglio comunale -, in quanto, avuto riguardo al quadro normativo di riferimento, <<non sussistono ostacoli alla interpretazione della disposizione impugnata nel senso che e' estesa ai consigli circoscrizionali la causa di ineleggibilita' sancita per i dipendenti del Comune>>. Invero, la norma che, elencando le cause di ineleggibilita' <<a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale>>, sancisce l'ineleggibilita' dei <<dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli>>, dal punto di vista strettamente letterale consente una lettura che includa, fra i <<rispettivi consigli>> cui essa ha riguardo, i consigli circoscrizionali, come assemblee appartenenti al Comune del quale l'interessato sia dipendente; pertanto, se anche i consigli di circoscrizione si collocano nell'ambito del Comune, sia pure distinti dal consiglio comunale per sfera territoriale di rappresentativita' e per competenze, se ne puo' desumere che l'ineleggibilita' <<rispettiva>> dei dipendenti del Comune, sancita dalla disposizione impugnata, riguardi tutti i consigli elettivi esistenti nell'ambito dello stesso Comune e, dunque, sia il consiglio comunale che quelli circoscrizionali. Una lettura piu' restrittiva, come quella proposta dal giudice 'a quo', potrebbe giustificarsi solo in chiave logico-sistematica, muovendo da una ricostruzione del sistema normativo che configurasse le circoscrizioni come entita' distinte rispetto al Comune, e non soltanto i consigli circoscrizionali come assemblee diverse dal consiglio comunale; ma lo stesso rimettente non solo non propone siffatta configurazione, bensi', al contrario, fonda le censure di illegittimita' costituzionale proprio sull'appartenenza delle circoscrizioni al Comune, la quale comporterebbe che i dipendenti comunali si troverebbero, se eletti in uno qualsiasi dei consigli di circoscrizione dello stesso Comune, in posizione di possibile conflitto di interessi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, numero 7, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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