Corte costituzionale

Sentenza n. 419/1999

Corte cost., sent. 4 novembre 1999, n. 419

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
419/1999
Data di deposito
4 novembre 1999
Data di decisione
27 ottobre 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:419

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25020

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 9, comma 3, della legge 1^ dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito, da ultimo, dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), il quale prevede che una quota della pensione e degli altri assegni spettanti al coniuge superstite, che abbia i requisiti per la pensione di riversibilita', e' attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno previsto dall'art. 5 della stessa legge n. 898 del 1970. Infatti, premesso che il rimettente ritiene che la norma in oggetto imponga di effettuare la ripartizione dell'ammontare della pensione tra il coniuge e l'ex coniuge esclusivamente secondo il criterio matematico della proporzione fra la estensione temporale dei rispettivi rapporti matrimoniali, senza che il giudice chiamato a determinare le quote di ripartizione della pensione possa utilizzare alcun altro criterio o correttivo e senza che possa comparare le situazioni di bisogno delle persone che concorrono in detta ripartizione; la disposizione denunciata si presta tuttavia ad una diversa interpretazione - che rispecchia un altro orientamento, sia della giurisprudenza di legittimita' sia di larga parte della dottrina - la quale consente di ricavarne un contenuto normativo compatibile con i principi indicati per la verifica di legittimita' costituzionale. Alla stregua di tale interpretazione, il giudice deve certamente <<tenere conto>> dell'elemento temporale, la cui valutazione non puo' in nessun caso mancare; anzi a tale elemento puo' essere riconosciuto valore preponderante e il piu' delle volte decisivo, <<ma non sino a divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, la cui valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico>>. L'interpretazione data nell'ordinanza di rimessione non giustificherebbe, tra l'altro, la scelta del legislatore di investire il tribunale relativamente ad una statuizione priva di ogni elemento valutativo, potendo la ripartizione secondo quel criterio automatico essere effettuata direttamente dall'ente che eroga la pensione, come avviene in altri casi nei quali la ripartizione tra piu' soggetti che concorrono al trattamento di riversibilita' e' stabilita in base ad aliquote fissate direttamente dal legislatore. - Riguardo alla funzione solidaristica della pensione di riversibilita', v., tra le molte, S. nn. 70/1999 e 18/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito, da ultimo, dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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