Corte costituzionale

Sentenza n. 403/1999

Corte cost., sent. 29 ottobre 1999, n. 403

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
403/1999
Data di deposito
29 ottobre 1999
Data di decisione
25 ottobre 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:403

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24975

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., nei confronti dell'art. 379, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che la disposizione, in esso contenuta, secondo la quale nella discussione del ricorso innanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione, il pubblico ministero puo' esporre oralmente le sue conclusioni motivate dopo che le altre parti hanno svolto le loro difese, non si applichi, nei giudizi relativi alle impugnazioni delle sentenze della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (previsti dall'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195), allorche' il ricorso (ex art. 60 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916) sia stato proposto dal Procuratore generale presso la stessa Corte. Se infatti si considera che, secondo le disposizioni del codice di procedura civile concernenti il processo davanti alla Corte di cassazione, vertendo la discussione solo sulle difese gia' proposte, non e' consentito alle parti, e percio' neanche al pubblico ministero, di portare alla cognizione del giudice fatti e motivi nuovi e diversi da quelli gia' trattati, e che le conclusioni motivate del pubblico ministero, cosi' come le difese svolte dagli avvocati delle parti, hanno una funzione semplicemente illustrativa delle posizioni gia' assunte negli atti precedenti, secondo uno schema nel quale il principio del contraddittorio e' pienamente rispettato; che inoltre le osservazioni scritte (di cui anche e' consentito il deposito) costituendo l'ultimo atto inserito nel fascicolo processuale, configurano un mezzo non idoneo per portare a conoscenza del giudice le considerazioni difensive delle parti private sulle conclusioni orali del pubblico ministero, e che quindi il contestato ordine della discussione orale, sotto il profilo dell'invocato parametro costituzionale, risulta del tutto irrilevante, e' da escludersi che la norma censurata, nell'ipotesi 'de qua', abbia attribuito all'organo titolare dell'azione disciplinare (ex art. 14, legge n. 195 del 1958), rispetto alle altre parti, una ingiustificata e lesiva posizione processuale di vantaggio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 379, terzo comma, del codice di procedura civile sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dalla Corte di cassazione - sezioni unite civili, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nelle sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze