Art. 379 — Discussione

L'udienza si svolge sempre in presenza.

All'udienza il relatore espone in sintesi le questioni della causa.

Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Il presidente dirige la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi.

COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197.

Non sono ammesse repliche.

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