Corte costituzionale

Sentenza n. 401/1999

Corte cost., sent. 29 ottobre 1999, n. 401

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
401/1999
Data di deposito
29 ottobre 1999
Data di decisione
25 ottobre 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:401

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25024

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 30 Cost. - dell'art. 56, quarto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), in relazione all'art. 313 cod. civ., nella parte in cui non contempla anche il genitore dell'adottando tra i soggetti legittimati ad impugnare il decreto di adozione in casi particolari. Premesso, infatti, che la legge n. 184 del 1983 ha abrogato le disposizioni sull'adozione speciale, introducendo una nuova disciplina dell'adozione dei minori, ed ha trasformato l'adozione ordinaria in adozione di maggiorenni, la quale continua ad essere regolamentata dalle norme del codice civile, come modificate dalla stessa legge n. 184; e che tra tali modifiche vi e' appunto la previsione del potere di impugnazione di cui al secondo comma dell'art. 313, relativa alla disciplina dell'adozione di maggiorenni; una lettura adeguatrice della norma in esame - della quale non esiste una interpretazione giurisprudenziale univoca - impone di includere i genitori del minore tra i soggetti legittimati all'impugnazione e di pervenire quindi ad una interpretazione conforme a Costituzione, poiche' <<negare la loro legittimazione a proporre reclamo contrasterebbe con la tutela costituzionale del diritto di azione, spettante a soggetti che in quanto esercenti la potesta' genitoriale non possono non essere contraddittori necessari nel procedimento di adozione in casi particolari>>. Ed inoltre, tenuto conto che l'art. 57, numero 2), della legge in oggetto impone espressamente al tribunale di verificare <<se l'adozione realizza il preminente interesse del minore>>, e' altresi' da sottolineare che tale finalita' puo' raggiungersi solo attraverso un procedimento che sia esente da vizi sia di merito che di natura formale o processuale; pertanto, il genitore che proponga reclamo puo' dedurre qualunque motivo a sostegno dell'impugnazione, giacche' ogni vizio del procedimento puo' costituire un ostacolo alla realizzazione dell'interesse del minore, nell'ambito del quale deve comprendersi anzitutto quello diretto ad ottenere che la pronuncia sia emanata a seguito di un corretto svolgimento del giudizio; e l'impugnazione con la quale si lamenti l'ingiustizia sostanziale del provvedimento e quella con cui si deduca un 'error in procedendo' non possono mai dirsi estranee all'interesse del minore.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, quarto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), in relazione all'art. 313 del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 30 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, sezione per i minorenni, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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