Corte costituzionale
Sentenza n. 395/1999
Corte cost., sent. 22 ottobre 1999, n. 395
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 395/1999
- Data di deposito
- 22 ottobre 1999
- Data di decisione
- 13 ottobre 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:395
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 4, legge n. 222 del 12 giugno 1984
Parametri
Massime
Massima n. 24995
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., dell'art. 1, quarto comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile) - il quale prevede che l'integrazione dell'assegno ordinario di invalidita' al trattamento minimo <<per i soggetti coniugati e non separati legalmente>> non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale -, in quanto non e' esatta la premessa interpretativa dalla quale muove il giudice 'a quo', secondo cui, la norma denunciata, facendo riferimento ai coniugi <<separati legalmente>>, non comprenderebbe quelli che vivono separati a seguito di un provvedimento giudiziale adottato in base all'art. 708 cod. proc. civ.. Invero - posto che quando i coniugi siano autorizzati a vivere separati a seguito dell'ordinanza emanata dal giudice 'ex' art. 708 cod. proc. civ., il titolo legale di separazione esiste e non solo da' certezza del momento genetico di tale situazione, ma regolamenta, sia pure provvisoriamente, anche i rapporti, in particolare patrimoniali, tra i coniugi che vivono separati; che tale interpretazione dell'espressione <<separati legalmente>>, come comprensiva della situazione che deriva a seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 708 citato, e' l'unica coerente con le finalita' della norma previdenziale la quale presuppone che a determinati e comuni bisogni di vita possa essere data soddisfazione con le risorse del coniuge nel contesto della solidarieta' familiare; e che per i coniugi separati questa disponibilita' di risorse e' contenuta nei limiti dell'eventuale assegno posto a carico di uno di essi e del quale si tiene conto ai fini della determinazione del reddito di chi lo riceve (art. 47 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) - ne consegue la riferibilita' della norma in esame anche alla ipotesi della separazione basata sull'art. 708 cod. proc. civ., tanto piu' che l'ordinanza presidenziale, fino a quando non sia sostituita da altro provvedimento, conserva la sua efficacia, che mantiene anche dopo la estinzione del processo (art. 189 disp. att. cod. proc. civ.). Ed anche se questa interpretazione fosse solo una delle diverse consentite dalla disposizione impugnata, essa dovrebbe comunque essere preferita dal giudice, in rispondenza ai principi costituzionali richiamati dall'ordinanza di rimessione. - Cfr. S. n. 363/1997. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Ivrea con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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