Corte costituzionale

Sentenza n. 391/1999

Corte cost., sent. 22 ottobre 1999, n. 391

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
391/1999
Data di deposito
22 ottobre 1999
Data di decisione
13 ottobre 1999
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:391

Norme oggetto del giudizio

  • decreto G.I.P. Tribunale di Venezia del 20 dicembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 24947

L'esonero da responsabilita' dei consiglieri regionali per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, stabilito dall'art. 122, comma quarto, Cost. a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza riservate al Consiglio regionale, ricomprende tutte quelle attivita' che costituiscono esplicazione sia di una funzione consigliare tipica, sia delle attribuzioni direttamente affidate a detto organo dalla stessa Costituzione o dalle altre fonti normative cui la prima rinvia. Ed e' indubbio che tra tali atti, in quanto strumentali al sindacato esercitato dal Consiglio nei confronti della Giunta, vanno annoverate le interrogazioni e le interpellanze. Peraltro, poiche' l'immunita' in parola si estende a quei comportamenti che, pur non rientrando fra gli altri atti tipici, siano collegati da nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo di appartenenza, va ricompresa nella guarentigia anche la riproduzione all'esterno di interpellanze e interrogazioni. - In tal senso, riguardo alla guarentigia di cui all'art. 122, comma quarto, Cost., S. n. 274, nonche', con riguardo a quella, analoga rpevista dall'art. 68, primo comma, Cost., S. nn. 329/1999 e 289/1999.

Massima n. 24950

In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto, deve dichiararsi che non spetta allo Stato e per esso al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, disporre il giudizio nei confronti del consigliere regionale Michele Boato, per il reato di cui all'art. 595, comma terzo, cod. pen., a causa delle opinioni espresse nell'articolo pubblicato sul quotidiano "Il Gazzettino" del 20 gennaio 1996, con conseguente annullamento del decreto di rinvio a giudizio del 20 dicembre 1996. Va invero riconosciuto che il fatto per il quale si e' proceduto penalmente nei confronti del predetto consigliere regionale, si pone in "connessione causale " con le funzioni esercitate dal medesimo attraverso una interpellanza che in precedenza (il 28 giugno 1995) egli aveva presentato al Consiglio regionale sul fenomeno della subsidenza nella laguna di Venezia e sui criteri che si sarebbero seguiti nella scelta degli esperti chiamati a valutarlo, ragion per cui il provvedimento impugnato e' da ritenersi invasivo delle prerogative garantite ai componenti del Consiglio regionale dall'art. 122, comma quarto, Cost., nonche', in via mediata, delle attribuzioni in materia di organizzazione e funzioni degli organi regionali riconosciute dagli artt. 121 e 123 Cost.. - V. la precedente massima A, ed ivi richiami.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia, disporre il giudizio nei confronti del consigliere regionale Michele Boato, per il reato di cui all'art. 595, terzo comma, del codice penale, a causa delle opinioni espresse nell'articolo pubblicato sul quotidiano "Il Gazzettino" del 20 gennaio 1996, e conseguentemente annulla il decreto 20 dicembre 1996 con il quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia ha disposto detto giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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