Corte costituzionale

Sentenza n. 388/1999

Corte cost., sent. 22 ottobre 1999, n. 388

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
388/1999
Data di deposito
22 ottobre 1999
Data di decisione
13 ottobre 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:388

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25015

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. ed all'art. 11 Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle liberta' fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848) - dell'art. 696 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che l'accertamento tecnico o l'ispezione giudiziale, chiesti con procedimento di istruzione preventiva, possano avere ad oggetto la quantificazione dei danni. Premesso, infatti, che il nucleo essenziale della tutela costituzionale che viene richiesta riguarda il diritto al giudizio - in quanto l'effettivita' della tutela dei propri diritti cui e' preordinata l'azione si combina con la durata ragionevole del processo: garanzia, quest'ultima, la cui fonte il giudice rimettente individua nell'art. 6 della predetta Convenzione -; che, indipendentemente dal valore da attribuire alle norme pattizie, i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall'Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione, e che il potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti si esplica concretamente nella disciplina del processo, con una molteplicita' di istituti destinati a rendere effettiva questa garanzia; l'accertamento tecnico preventivo, finalizzato ad evitare che la modifica delle situazioni o che gli eventi che si possono verificare impediscano la formazione e l'acquisizione della prova nel giudizio di merito, non deve necessariamente trasformarsi, perche' si realizzi la garanzia del diritto ad ottenere in tempi ragionevoli una decisione di merito, da atto di istruzione preventiva in sostanziale anticipazione del giudizio, che verrebbe cosi' ricondotto sino al suo esaurimento nella fase del procedimento sommario. Peraltro, la disposizione impugnata puo' essere interpretata, in coerenza con il sistema ed alla luce dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio del proprio diritto, nel senso che l'accertamento tecnico preventivo <<comprenda tutti gli elementi conoscitivi considerati necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio di merito ed includa, quindi, ogni acquisizione preordinata alla successiva valutazione, anche tecnica, che in quel giudizio si dovra' esprimere per determinare la causa del danno o l'entita' di esso>>. - Cfr. S. n. 46/1997. - Sul valore da attribuire alle norme pattizie, v., 'ex plurimis', S. nn. 315/1990, 172/1987, 188/1980. - Sui diritti inviolabili dell'uomo, cfr. S. nn. 399/1998 e 167/1999, 'ex multis'. - Riguardo al diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi, v., tra le molte, S. n. 345/1987. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 696 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 11 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848), dal tribunale di Torre Annunziata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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