Corte costituzionale

Sentenza n. 387/1999

Corte cost., sent. 15 ottobre 1999, n. 387

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
387/1999
Data di deposito
15 ottobre 1999
Data di decisione
11 ottobre 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:387

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24918

Come la Corte costituzionale ha in piu' occasioni osservato, il principio di imparzialita'-terzieta' della giurisdizione ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo, in relazione specifica al quale, peraltro, puo' e deve trovare attuazione con le peculiarita' proprie di ciascun tipo di procedimento, dovendosi ancora una volta ribadire la netta distinzione, al riguardo, tra processo penale e processo civile. Di modo che - ferma l'esigenza che sempre il giudice rimanga, ed anche appaia, del tutto estraneo rispetto agli interessi oggetto del processo - le soluzioni per assicurare la necessaria garanzia non debbono seguire linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di processo. Invero - come anche e' stato rilevato - le situazioni pregiudicanti descritte dall'art. 34 cod. proc. pen. sono "tipicamente individuate dal legislatore in base alla presunzione che siano di per se' incompatibili con l'esercizio di ulteriori funzioni giurisdizionali nel medesimo procedimento, a prescindere dalle modalita' con cui la funzione e' stata svolta, ovvero dal concreto contenuto dell'atto preso in considerazione". La medesima soluzione non e' stata quindi adottata per il processo civile, per il quale vige un peculiare sistema procedurale caratterizzato da una diversa posizione delle parti, che si possono avvalere di particolari poteri di difesa, sicche' non appare arbitraria la diversa scelta di garantire - in tale processo - la imparzialita'-terzieta' del giudice solo attraverso gli istituti dell'astensione e ricusazione. - V., in particolare, S. nn. 51/1998, 326/1997, 341/1998, 351/1997, nonche' S. nn. 306/1997, 307/1997 e 308/1997. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24919

Non e' fondata, perche' formulata in base a non condivisibile presupposto interpretativo, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 Cost., dell'art. 51, comma primo, numero 4, e comma secondo, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la incompatibilita' tra le funzioni del giudice pronunciatosi con decreto 'ex' art. 28, primo comma (repressione di condotta antisindacale) dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) e quelle del giudice dell'opposizione a tale decreto, di cui all'art. 28, terzo comma, stessa legge. Il rapporto tra le due fasi del giudizio, sotto il profilo della imparzialita'-terzieta' del giudice, non puo' infatti ritenersi mutato, in seguito all'attribuzione, con l'art. 3 della legge 8 novembre 1977, n. 847, della competenza a decidere sull'opposizione - gia' spettante, in base al testo originario della norma, al tribunale - allo stesso organo monocratico (pretore) che ha pronunciato il decreto, essendo rimaste identiche le norme relative ai poteri del giudice nelle diverse fasi, ai presupposti delle pronunce, nonche' agli effetti e alle altre regole dello speciale procedimento, e pertanto e' da ritenersi che, anche nell'attuale contesto normativo, il giudice che ha emesso il contestato decreto, se chiamato a pronunciarsi anche sull'opposizione, avrebbe, a norma dell'impugnato art. 51, comma primo, numero 4, cod. proc. civ., l'obbligo di astenersi. Ne' in contrario puo' aver rilievo il riferimento dell'obbligo di astensione, nella lettera della disposizione del codice, al "giudice che abbia conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo", giacche' tale previsione va intesa nella sua inscindibile relazione con i principi che si ricavano dalla Costituzione riguardo al giusto processo, come espressione necessaria del diritto ad una tutela giurisdizionale mediante azione (art. 24) avanti ad un giudice con le garanzie proprie della giurisdizione, cioe' con la connaturale imparzialita', senza la quale non avrebbero significato ne' la soggezione dei giudici solo alla legge (art. 101), ne' la stessa autonomia ed indipendenza della magistratura (art. 104, primo comma) e che dunque, anche per il giudizio di opposizione in questione - ricorrendo anche in questo, pur dopo le su indicate modifiche della competenza, le condizioni della 'revisio prioris instantiae' - postulano la alterita' del giudice dell'impugnazione. Cosi' come non varrebbe far richiamo ai criteri di assegnazione delle cause ai magistrati della sezione del lavoro, espressi nelle tabelle periodiche - le quali, non avendo forza di legge, non potrebbero certo derogare a principi contenuti nelle norme processuali e costituzionali, e dovrebbero percio' in ogni caso essere adeguate ad essi - o alla considerazione dei possibili rischi di lentezze e difficolta' nella gestione degli uffici giudiziari, ormai del tutto trascurabili peraltro, a seguito della piu' ampia possibilita' di scelta tra i magistrati a cui puo' essere assegnata la fase del procedimento susseguente alla opposizione, ora consentita dalla istituzione del giudice unico di primo grado. - Sulla non estensibilita' al processo civile dei principi stabiliti dalla Corte in tema di incompatibilita' del giudice riguardo al processo penale, v. massima precedente. Sull'applicabilita' degli istituti dell'astensione e della ricusazione nell'opposizione, davanti allo stesso giudice, al decreto (ex art. 28 statuto lavoratori) su comportamento antisindacale imputabile alla pubblica amministrazione, v. O. n. 356/1997. Sui presupposti dell'incompatibilita' del giudice (identita' di 'res iudicanda' e 'revisio prioris instantiae') in questioni coinvolgenti l'art. 51 cod. proc. civ., v. S. n. 326/1997 e O. n. 356/1998, e in questione vertente sull'art. 34 cod. proc. pen., S. n. 131/1996. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4, e secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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