Corte costituzionale
Sentenza n. 364/1999
Corte cost., sent. 28 luglio 1999, n. 364
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 364/1999
- Data di deposito
- 28 luglio 1999
- Data di decisione
- 14 luglio 1999
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:364
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Abruzzo del 23 settembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 24863
In accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, la legge della Regione Abruzzo riapprovata il 23 settembre 1997, recante "Disposizioni conseguenti l'adeguamento giurisprudenziale in materia di accesso alla qualifica dirigenziale unica", deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima. Col disporre che i soggetti esclusi, dall'amministrazione regionale, per erroneamente ritenuta carenza dei requisiti di partecipazione, da un corso-concorso per l'accesso alla I^ qualifica dirigenziale, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato con la quale i provvedimenti di esclusione sono stati annullati, sono ammessi a partecipare a un concorso speciale a sette posti nel ruolo unico della dirigenza regionale ad unico profilo professionale, la impugnata delibera legislativa si pone infatti in contrasto con i principi di imparzialita' e buona amministrazione garantiti dagli artt. 3 e 97 Cost.. Atteso che la salvaguardia della posizione degli originari vincitori nella precedente tornata concorsuale - che nel frattempo hanno preso servizio - non giustifica un intervento speciale - come quello operato nel caso dal Consiglio regionale - dal quale, anche se i soggetti illegittimamente esclusi dal primo concorso vengono in qualche modo "ristorati" del danno subito, cio' avviene con una misura 'extra ordinem' che non consente la necessaria comparazione tra gli uni e gli altri. Per di piu', il meccanismo predisposto dalla legge regionale va a scapito di tutti gli altri soggetti che, estranei alla precedente vicenda concorsuale e al contenzioso giudiziario che ne e' derivato, avrebbero titolo a partecipare al nuovo concorso. La pretesa del legislatore regionale di derogare alle regole generali in tema di esecuzione del giudicato attraverso una legge-provvedimento, soggetta come tale allo "scrutinio stretto" di legittimita' costituzionale, da' dunque vita a una disciplina che lede il principio della 'par condicio' nell'accesso alla pubblica amministrazione; ne' nel caso si rinvengono quelle particolari ragioni che possono giustificare eccezioni alla regola del concorso pubblico aperto a tutti. - Riguardo ai richiamati principi, v. S. n. 477/1995, e, da ultimo, S. n. 141/1999. - Sullo scrutinio di legittimita' costituzionale cui sono soggette le leggi-provvedimento, v., inoltre, in particolare, S. nn. 2/1997 e 153/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo recante "Disposizioni conseguenti l'adeguamento giurisprudenziale in materia di accesso alla qualifica dirigenziale unica", approvata dal Consiglio regionale, in seconda deliberazione, il 23 settembre 1997.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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