Corte costituzionale

Sentenza n. 346/1999

Corte cost., sent. 22 luglio 1999, n. 346

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
346/1999
Data di deposito
22 luglio 1999
Data di decisione
14 luglio 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:346

Norme oggetto del giudizio

  • art. 76, comma 3, numero 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 24842

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 3, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), laddove dispone che si considerano fatti con fini speculativi l'acquisto e la vendita di beni immobili non destinati all'utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei familiari, se il tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non e' superiore ai cinque anni, senza possibilita' alcuna di provare l'assenza dei fini stessi, anche nell'ipotesi (quale quella oggetto del giudizio 'a quo') in cui la mancata utilizzazione personale sia dovuta a fatto del terzo o a forza maggiore, sia perche' i fattori evolutivi della societa' (evocati dal giudice 'a quo') - quali "la composizione dei nuclei familiari, il loro reddito, la crescita o il calo demografico, i movimenti migratori, i tempi tecnici e burocratici necessari per costruire nuove abitazioni, i tassi di interesse dei mutui, la normativa sulle locazioni" - pur se suscettibili di influenzare in qualche misura il mercato immobiliare e le motivazioni stesse dell'acquisto di beni immobili, non sono tali da rendere irragionevole la scelta del legislatore di considerare speculativa, sulla base dell'"id quod plerumque accidit", l'operazione economica di chi acquista un immobile non destinato alla utilizzazione personale sua o dei familiari e lo rivende entro il successivo quinquennio; sia perche' l'assenza, nella tassazione delle plusvalenze, di correttivi della svalutazione monetaria, idonei ad evitare di porre a base del calcolo dell'IRPEF un reddito imponibile dovuto al fenomeno inflattivo (e, per cio' stesso, fittizio), non ridonda in violazione dell'art. 53 Cost., giacche' l'apprezzamento della incidenza nel campo tributario della svalutazione monetaria e' rimesso alla discrezionalita' del legislatore ed il principio di capacita' contributiva non puo' ritenersi violato per il solo fatto che una fluttuazione del valore della moneta abbia accresciuto l'incidenza fiscale di un tributo o abbia modificato gli effetti dell'applicazione di una imposta.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo comma, numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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