Corte costituzionale
Sentenza n. 346/1999
Corte cost., sent. 22 luglio 1999, n. 346
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 346/1999
- Data di deposito
- 22 luglio 1999
- Data di decisione
- 14 luglio 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:346
Norme oggetto del giudizio
- art. 76, comma 3, numero 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 24842
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 3, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), laddove dispone che si considerano fatti con fini speculativi l'acquisto e la vendita di beni immobili non destinati all'utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei familiari, se il tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non e' superiore ai cinque anni, senza possibilita' alcuna di provare l'assenza dei fini stessi, anche nell'ipotesi (quale quella oggetto del giudizio 'a quo') in cui la mancata utilizzazione personale sia dovuta a fatto del terzo o a forza maggiore, sia perche' i fattori evolutivi della societa' (evocati dal giudice 'a quo') - quali "la composizione dei nuclei familiari, il loro reddito, la crescita o il calo demografico, i movimenti migratori, i tempi tecnici e burocratici necessari per costruire nuove abitazioni, i tassi di interesse dei mutui, la normativa sulle locazioni" - pur se suscettibili di influenzare in qualche misura il mercato immobiliare e le motivazioni stesse dell'acquisto di beni immobili, non sono tali da rendere irragionevole la scelta del legislatore di considerare speculativa, sulla base dell'"id quod plerumque accidit", l'operazione economica di chi acquista un immobile non destinato alla utilizzazione personale sua o dei familiari e lo rivende entro il successivo quinquennio; sia perche' l'assenza, nella tassazione delle plusvalenze, di correttivi della svalutazione monetaria, idonei ad evitare di porre a base del calcolo dell'IRPEF un reddito imponibile dovuto al fenomeno inflattivo (e, per cio' stesso, fittizio), non ridonda in violazione dell'art. 53 Cost., giacche' l'apprezzamento della incidenza nel campo tributario della svalutazione monetaria e' rimesso alla discrezionalita' del legislatore ed il principio di capacita' contributiva non puo' ritenersi violato per il solo fatto che una fluttuazione del valore della moneta abbia accresciuto l'incidenza fiscale di un tributo o abbia modificato gli effetti dell'applicazione di una imposta.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo comma, numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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