Corte costituzionale
Sentenza n. 344/1999
Corte cost., sent. 22 luglio 1999, n. 344
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 344/1999
- Data di deposito
- 22 luglio 1999
- Data di decisione
- 14 luglio 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:344
Norme oggetto del giudizio
- art. 59, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
- art. 132, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
- art. 59, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 gennaio 1979
Parametri
Massime
Massima n. 24992
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 59, terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), nella parte in cui rinvia, per i dipendenti delle unita' sanitarie locali, all'art. 132, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), il quale - prevedendo che l'impiegato riammesso in servizio, ancorche' inquadrato nella qualifica precedentemente rivestita, anziche' nella qualifica iniziale di coloro che accedono per la prima volta all'impiego, abbia pero' una anzianita', nella suddetta qualifica, decorrente dalla data del provvedimento di riammissione - attuerebbe, secondo il giudice 'a quo', una ingiustificata disparita' rispetto al trattamento riservato al personale docente della scuola dall'art. 115 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, che, nella medesima situazione, dispone, invece, la riammissione del dipendente nella posizione giuridica ed economica occupata all'atto della cessazione del rapporto di servizio. Premesso, infatti, che in materia di inquadramento ed articolazione delle carriere del pubblico impiego, il legislatore gode di un'ampia discrezionalita', censurabile solo per arbitrarieta' o per irragionevolezza, tali da ledere il principio del buon andamento della pubblica amministrazione o da determinare discriminazioni tra soggetti interessati; e che la norma dell'art. 115, terzo comma, del d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella contenuta nell'art. 132 citato, non puo' fungere da idoneo 'tertium comparationis', tanto piu' in riferimento ad una disposizione generale applicabile a tutti gli impiegati civili dello Stato; le situazioni disciplinate dalle norme poste a raffronto non sono comparabili per la loro sostanziale disomogeneita', non derivandone cosi' alcuna lesione neppure sul piano dell'adeguatezza del trattamento. Ed invero e' costante l'indirizzo della giurisprudenza costituzionale, secondo cui le norme speciali, singolari o comunque derogatorie di principi generali non possono costituire utile elemento di comparazione alla stregua del principio di eguaglianza. - Sulla "specifica progressione di carriera del personale della scuola", v., tra le molte, S. n. 228/1976. - Sulla discrezionalita' del legislatore in materia di inquadramento ed articolazione delle carriere del pubblico impiego, cfr. S. nn. 217/1997, 174/1997, 127/1996, 'ex plurimis'. - Sulla impossibilita' per le norme speciali, singolari o comunque derogatorie di principi generali di costituire utile elemento di comparazione alla stregua del principio di eguaglianza, v., pure, S. nn. 402/1996, 295/1995 e 201/1995. red.: G. Leo
Massima n. 24993
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 59, terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), nella parte in cui rinvia, per i dipendenti delle unita' sanitarie locali, all'art. 132, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), il quale prevede che l'impiegato riammesso in servizio, ancorche' inquadrato nella qualifica precedentemente rivestita, anziche' nella qualifica iniziale di coloro che accedono per la prima volta all'impiego, abbia pero' un'anzianita', nella suddetta qualifica, decorrente dalla data del provvedimento di riammissione. Invero, premesso che, a parere del giudice rimettente, la normativa denunciata porrebbe in essere una ingiustificata disparita' di trattamento tra chi viene riammesso nella qualifica iniziale e chi accede all'impiego per la prima volta, il quale, in base all'art. 24 del medesimo d.P.R. n. 761 del 1979, puo' ottenere, ai fini dell'inquadramento, il riconoscimento dell'anzianita' di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale maturate presso le amministrazioni di provenienza; le situazioni poste a raffronto non sono omogenee e non sussiste quindi lesione del principio della parita' di trattamento, poiche', nella seconda ipotesi, non sussiste interruzione del rapporto di impiego, ma vi e' continuita' del rapporto stesso, cosicche' il legislatore non e' tenuto a bilanciare l'esigenza di conferire adeguato rilievo alla capacita' professionale ed all'esperienza maturate attraverso il servizio pregresso con quella opposta di tutelare le posizioni giuridiche 'medio tempore' acquisite dagli altri impiegati, disponendo, in modo non irragionevole, la postergazione nel ruolo del dipendente riammesso in servizio. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) e dell'art. 132, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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