Corte costituzionale
Sentenza n. 343/1999
Corte cost., sent. 22 luglio 1999, n. 343
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 343/1999
- Data di deposito
- 22 luglio 1999
- Data di decisione
- 14 luglio 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:343
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989
- legge n. 417 del 27 dicembre 1989
- art. 11, decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989
Parametri
Massime
Massima n. 24978
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, Cost., degli artt. 2 e 11 del d.l. 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola) - convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, i quali, a parere del giudice rimettente - richiedendo, tra i requisiti per essere ammessi ai concorsi, per soli titoli, di accesso ai ruoli del personale docente e per partecipare ad una sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, un servizio prestato negli istituti e scuole statali per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonche' per insegnamenti relativi a classi di concorso - non consentirebbero agli insegnanti di religione di partecipare alle sessioni di abilitazione ed ai concorsi riservati, giacche' l'insegnamento da essi prestato non e' compreso tra quelli relativi a classi di concorso. Premesso, infatti, che il meccanismo preordinato dal legislatore si basa sullo stretto collegamento tra titolo di studio posseduto, servizio di insegnamento prestato e superamento di prove di esame, sempre nel contesto del medesimo ambito disciplinare; che l'insegnamento non costituisce pertanto una generica e comune esperienza didattica da far valere in ogni settore disciplinare, ma uno specifico elemento di qualificazione professionale per impartire l'insegnamento corrispondente al posto di ruolo cui si intende accedere; e che anche l'apertura interpretativa, effettuata da una parte della giurisprudenza amministrativa nel senso di non precludere l'ammissione alla sessione riservata degli esami di abilitazione pure se l'insegnamento sia stato prestato per una classe di concorso diversa da quella per la quale si sia chiesto di partecipare, ha comunque riguardo a classi di concorso affini - per le quali lo stesso titolo di studio, in base al quale si e' prestato il servizio, da' accesso ad entrambe le classi considerate, sicche' l'insegnamento basato su quel titolo consente di maturare una esperienza didattica specifica, ma comune alle classi stesse - deve considerarsi che diversa e', viceversa, la situazione degli insegnanti di religione, il cui servizio e' prestato sulla base di specifici profili di qualificazione professionale, i quali, di per se', non costituiscono titolo di accesso ad alcun altro, neppure affine, insegnamento. Risulta, pertanto, esclusa la discriminazione ipotizzata dall'ordinanza di rimessione o la irragionevolezza, prospettata anche in correlazione al principio del buon andamento della pubblica amministrazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 11 del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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