Corte costituzionale
Sentenza n. 328/1999
Corte cost., sent. 20 luglio 1999, n. 328
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 328/1999
- Data di deposito
- 20 luglio 1999
- Data di decisione
- 14 luglio 1999
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:328
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 24820
Il principio sancito dall'art. 3, primo comma, Cost., posto in correlazione con quello di cui all'art. 24 Cost., implica necessariamente, nel processo civile, la piena eguaglianza delle parti dinanzi al giudice ed impone al legislatore di disciplinare la distribuzione di poteri, doveri ed oneri processuali secondo criteri di pieno equilibrio. Tale principio non puo' non valere anche riguardo al procedimento, di natura sostanzialmente contenziosa, introdotto dal ricorso del creditore per la dichiarazione di fallimento, essendo indubbia la contrapposizione di posizione ed interesse tra il creditore istante ed il debitore che resiste all'istanza di fallimento. - Sull'enunciato principio di parita', v. S. n. 253/1994. Sull'applicabilita' dello stesso nel procedimento introdotto dall'istanza di fallimento, v., in particolare, Cassazione, 20 novembre 1996, n. 10180. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24821
Per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., deve essere dichiarato illegittimo l'art. 22, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non attribuisce al debitore, nei cui confronti sia stato proposto ricorso per dichiarazione di fallimento, la legittimazione a proporre reclamo alla Corte d'appello avverso il decreto di rigetto di tale ricorso, in relazione al mancato accoglimento delle domande eventualmente proposte dallo stesso debitore. Il provvedimento di rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento puo' infatti abbracciare anche la statuizione, conseguenziale a detto rigetto, su tali domande (nella specie: di condanna al rimborso delle spese o al risarcimento del danno per responsabilita' processuale aggravata), ed e' appunto in relazione a tale piu' ampio contenuto che il precludere al debitore la legittimazione al reclamo accordandola, invece, al creditore, viene a determinare un evidente quanto ingiustificato squilibrio tra le parti in causa, non consentito dal principio di "parita' delle armi". - V. la precedente massima A. Sulla illegittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge fallimentare, nella parte in cui negava al fallito la legittimazione a proporre reclamo contro la pronuncia del tribunale di rigetto dell'istanza per la dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente responsabile, S. n. 127/1975. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non attribuisce al debitore, nei cui confronti sia stato proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento, la legittimazione a proporre reclamo alla corte d'appello avverso il decreto di rigetto di tale ricorso, in relazione al mancato accoglimento delle domande proposte dallo stesso debitore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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