Corte costituzionale

Sentenza n. 327/1999

Corte cost., sent. 20 luglio 1999, n. 327

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
327/1999
Data di deposito
20 luglio 1999
Data di decisione
14 luglio 1999
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:327

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 11, ult. per., decreto-legge n. 535 del 21 ottobre 1996
  • legge n. 647 del 23 dicembre 1996
  • art. 1, comma 6, ult. per., decreto-legge n. 65 del 16 febbraio 1996

Parametri

Massime

Massima n. 24857

In base ai principi stabiliti dalla Corte riguardo all'oggetto del giudizio di costituzionalita' nei casi di impugnazione di norme, di decreto-legge decaduto per mancata conversione, fatte poi salve da legge sopravvenuta, la questione di legittimita' costituzionale formulata - in riferimento agli artt. 38 e 3 Cost., per l'esclusione dalla rivalutazione e da altri oneri finanziari, in caso di ritardato pagamento, delle somme dovute in liquidazione, per trattamento di fine rapporto e a titolo di indennita' contrattuali, dal Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, ai lavoratori e ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali collocati anticipatamente a riposo - nei confronti dell'art. 1, comma 6, del d.l. 16 febbraio 1996, n. 65, decaduto, per mancata conversione nei termini, dopo l'emanazione della ordinanza di rimessione, deve considerarsi "trasferita" sull'art. 1, comma 11, ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 (convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 647) nel quale la norma censurata e' stata riprodotta, con il medesimo testo. Ed e' dunque su quest'ultima disposizione che la richiesta verifica di legittimita' costituzionale va nel caso operata. - V. S. nn. 84/1996 e 321/1998. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24858

Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, in riferimento agli artt. 38 e 3 Cost., per l'esclusione - gia' prevista dall'art. 1, comma 6, del d.l. - decaduto per mancata conversione - 16 febbraio 1996, n. 65, e ora disposta dall'art. 1, comma 11, ultimo periodo, del d.l. 21 dicembre 1996, n. 535 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647) - da rivalutazione ed altri oneri finanziari, delle somme dovute dal Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, in liquidazione, per trattamento di fine rapporto e a titolo di indennita' contrattuali, ai lavoratori e ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, collocati anticipatamente a riposo, va respinta l'eccezione di inammissibilita' avanzata dalle parti private in base all'assunto che la contestata esclusione riguarderebbe solo i lavoratori posti in pensionamento anticipato dopo l'entrata in vigore del d.l. 22 gennaio 1990, n. 6, e non si applicherebbe quindi nel caso all'esame del giudice rimettente, che concerne lavoratori portuali collocati anticipatamente a riposo nel 1987. La questione e' stata infatti sollevata dalla Corte di cassazione - sez. lavoro - sul presupposto che la norma denunciata precludesse in ogni caso la corresponsione di oneri accessori rispetto al credito previdenziale 'de quo', e tale interpretazione, argomentata e non implausibile, e' idonea a dare ingresso alla richiesta valutazione, nel merito, di legittimita' costituzionale. - Da ultimo, S. n. 324/1998. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24859

Le prestazioni previdenziali connesse alla cessazione del rapporto di lavoro svolgono una funzione di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia, sostituendo il reddito da lavoro nel periodo in cui, cessato il rapporto, possono manifestarsi situazioni di difficolta' e di bisogno. E proprio in ragione di tali finalita' - comuni in fondo a tutti i crediti previdenziali - il puntuale adempimento di dette prestazioni e' da ritenere compreso nel diritto ad avere assicurati i mezzi necessari per vivere, garantito dall'art. 38 Cost.. Di conseguenza, anche se il legislatore puo' variamente disciplinare, sempre nei limiti della ragionevolezza, l'entita' delle prestazioni previdenziali e degli oneri aggiuntivi dovuti in caso di ritardato pagamento, tenendo anche conto delle esigenze di reperimento delle necessarie risorse finanziarie, non si puo' tuttavia ritenere che gli sia consentito di escludere, in caso di ingiustificato ritardo nella liquidazione delle prestazioni previdenziali, la corresponsione di ogni prestazione accessoria, altrimenti dovuta. - V. la seguente massima D. Riguardo alla garanzia costituzionale dei crediti previdenziali, v. S. n. 151/1991. Sui limiti di tale garanzia per esigenze di bilanciamento con la disponibilita' di risorse finanziarie, v. inoltre, in particolare, S. nn. 361/1996, 127/1997 e 138/1997. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24860

Per violazione dell'art. 38 Cost., l'art. 1, comma 11, ultimo periodo, del d.l. 21 ottobre 1996, n. 535 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647), nella parte in cui, stabilendo che le competenze spettanti ai lavoratori e ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali per trattamento di fine rapporto e a titolo di indennita' contrattuali, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari, esclude, in caso di ritardo ingiustificato, la liquidazione di qualsiasi somma a titolo di rivalutazione e di interessi, deve essere dichiarato illegittimo. Premesso che con la norma denunciata, nel contesto dei previsti interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo, si e' inteso agevolare il volontario pensionamento anticipato di lavoratori appartenenti a categorie e qualifiche eccedenti rispetto ai progetti di riorganizzazione, mediante la attribuzione di incentivi, consistenti in un aumento figurativo dell'anzianita' contributiva, ed assicurando la corresponsione, da parte del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, del complessivo trattamento di fine rapporto, in precedenza dovuto esclusivamente dal datore di lavoro, e che la proposta questione non pone in discussione la natura ed i criteri di commisurazione del trattamento di fine rapporto e delle indennita' contrattuali, ma investe solamente la esclusione del pagamento di accessori (interessi e rivalutazione monetaria) in relazione alla mancata previsione di qualsiasi termine per la corresponsione del trattamento dovuto - in deroga alla regola, comune al sistema previdenziale (art. 47, quarto comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, in relazione all'art. 1219, secondo comma, numero 2, cod. civ.) che fa decorrere interessi e rivalutazione monetaria, sulle somme che risultino poi dovute, dopo 120 giorni dalla presentazione della domanda, se l'ente tenuto al pagamento non si sia pronunciato, o dalla data del provvedimento di reiezione della istanza - deve infatti riconoscersi che la esclusione - cosi' disposta - di ogni prestazione accessoria, altrimenti dovuta, in caso di ingiustificato ritardo nella liquidazione delle prestazioni previdenziali, facendo dipendere i tempi dell'adempimento dalla organizzazione, se non dalla assoluta discrezionalita', del Fondo erogante, incide sulla garanzia di tempestivita' nella erogazione delle prestazioni, destinata a rendere effettiva ed efficace la tutela previdenziale assicurata dal precetto costituzionale. Di conseguenza, venendo meno, con la adottata pronuncia di illegittimita' costituzionale, la disposizione impugnata, si riespande la disciplina desumibile dai principi comuni al sistema previdenziale e, decorso il termine a partire dal quale il ritardo risulta ingiustificato, valgono, per la misura degli accessori e per l'eventuale cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, le regole previste per gli altri crediti della medesima natura, rimanendo peraltro integra la facolta' del legislatore di adottare, nell'esercizio della discrezionalita' che gli e' propria, una diversa disciplina raccordata agli specifici elementi e caratteristiche delle prestazioni previdenziali in questione. - V. S. n. 151/1991. V. anche la precedente massima C. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, ultimo periodo, del d.-l. 21 ottobre 1996, n. 535 (Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647, nella parte in cui, stabilendo che le competenze spettanti ai lavoratori e ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari, esclude in caso di ritardo ingiustificato la liquidazione di qualsiasi somma a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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