Corte costituzionale

Sentenza n. 310/1999

Corte cost., sent. 16 luglio 1999, n. 310

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
310/1999
Data di deposito
16 luglio 1999
Data di decisione
7 luglio 1999
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:310

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, legge della Regione siciliana n. 25 del 1° settembre 1993
  • art. 23, comma 7, legge n. 67 del 11 marzo 1988

Parametri

Massime

Massima n. 24959

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 37, primo comma, Cost., l'art. 18 della legge della Regione Siciliana, 1^ settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), nella parte in cui non prevede l'applicabilita' alle lavoratrici madri, impegnate nei lavori socialmente utili, e di utilita' collettiva ivi previsti, dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), che dispone l'erogazione a loro favore di un'indennita' pari all'80% della retribuzione percepita. Infatti, premesso che il rapporto che si instaura a seguito dello svolgimento di lavori socialmente utili o di attivita' di utilita' collettiva, anche se ha origine da motivi assistenziali e se presenta caratteri peculiari, riguarda pur sempre un impegno lavorativo a carattere continuativo e retribuito; e considerato, altresi', che l'indennita' di maternita' e' strettamente collegata, attraverso un meccanismo percentualistico, all'esistenza di una remunerazione dell'attivita' svolta; non si ravvisano sufficienti ragioni perche' tale indennita' non sia corrisposta pure in questo caso, dato che, se il legislatore puo' escludere determinati istituti previdenziali o assistenziali per alcune attivita' lavorative, non puo' tuttavia privare le stesse di fondamentali garanzie costituzionalmente previste, pur conservando sempre la facolta' di modulare la disciplina dei vari istituti secondo le caratteristiche e le esigenze di ciascuna attivita'. - Cfr., da ultimo, S. nn. 270/1999, 3/1998, 423/1995, 150/1994, nelle quali la Corte ha ribadito che non possono essere ritenute legittime quelle norme che comportino, a motivo della maternita', una sostanziale menomazione economica della lavoratrice. - Riguardo ai lavori ed alle attivita' che, inizialmente diversificati, hanno poi ricevuto una disciplina sempre piu' omogenea, v. S. n. 271/1996, 'ex plurimis'. - V., altresi', S. n. 211/1996, nella quale, in una ipotesi di compenso avente funzione prettamente alimentare, e comunque non riferito alla quantita' di lavoro prestato, come quelle riconosciuto alle volontarie in servizio civile all'estero, si e' giunti ad una conclusione diversa rispetto a quella di cui si tratta. red.: G. Leo

Massima n. 24960

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost. - dell'art. 23, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), nella parte in cui, esclusa la sussistenza della subordinazione nel rapporto di lavoro dei giovani impiegati in attivita' di utilita' collettiva, non prevede l'applicabilita' alle lavoratrici madri, impegnate in tali attivita', dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in quanto la norma denunciata <<ha esaurito i propri effetti nel triennio 1988-90 e non era piu' in vigore allorquando si e' verificato l'evento maternita' che ha dato luogo alla domanda giudiziale>>. - Cfr. S. n. 43/1996, con cui la Corte ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza una questione analoga, riferita al solo art. 23 della legge n. 67 del 1988, affermando che <<la fonte del rapporto di lavoro in questione non puo' essere considerata la norma statale impugnata, avendo essa esaurito i propri effetti nel triennio 1988-1990>>. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Siciliana 1 settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), nella parte in cui non prevede l'applicabilità alle lavoratrici madri, impegnate nei lavori socialmente utili e di utilità collettiva ivi previsti, dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri);

b) l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal pretore di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Frucella

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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