Corte costituzionale
Sentenza n. 309/1999
Corte cost., sent. 16 luglio 1999, n. 309
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 309/1999
- Data di deposito
- 16 luglio 1999
- Data di decisione
- 7 luglio 1999
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:309
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 31 luglio 1980
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 31 luglio 1980
- art. 37, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
Parametri
Massime
Massima n. 24818
Come la Corte ha ripetutamente affermato, la tutela del diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost. non puo' non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone. Le esigenze della finanza pubblica, tuttavia, non possono assumere -come anche si e' precisato- nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile di tale diritto, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignita' umana. Ed e' certamente a quest'ambito che appartiene il diritto dei cittadini in disagiate condizioni economiche - o, secondo la terminologia dell'art. 32 Cost., indigenti - a che siano loro assicurate cure gratuite.
Massima n. 24819
L'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - contenente una delega legislativa per la disciplina dell'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero - e gli artt. 1 e 2 del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 618 - emanato in base a detta delega - vanno dichiarati illegittimi, per violazione dell'art. 32 Cost., nella parte in cui, a favore dei cittadini italiani che si trovino temporaneamente all'estero, per motivi diversi dal lavoro e dalla fruizione di borse di studio presso universita' o fondazioni straniere, e versano in disagiate condizioni economiche, non prevedono forme di assistenza sanitaria gratuita da stabilirsi dal legislatore. Premesso che la questione, cosi' decisa, non riguarda i cittadini il cui stato di salute necessiti di prestazioni immediate durante il soggiorno nel territorio di uno Stato membro della Comunita' europea o appartenente allo Spazio economico europeo - per i quali e' assicurata completa copertura dal diritto comunitario (v. al riguardo, in particolare, il regolamento CEE del Consiglio del 14 giugno 1971, e l'Accordo sullo Spazio economico europeo ratificato dall'Italia con la legge 28 luglio 1993, n. 300) e dalle norme di diritto interno (art. 1, comma 9, del d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modificazioni dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8) - ne' i cittadini ai quali prestazioni assistenziali sono garantite da accordi bilaterali cui fa riferimento lo stesso d.P.R. n. 618 del 1980, assicurate in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero, in base alla legge 23 ottobre 1985, n. 595, deve infatti riconoscersi che l'art. 32 Cost. postula che il diritto alle cure gratuite sia assicurato anche ai cittadini che, in disagiate condizioni economiche, si rechino all'estero, dovendo escludersi che ad essi possa imporsi l'onere di non lasciare il territorio nazionale o quello degli Stati dove, in caso di malattia, e' loro garantita l'assistenza sanitaria, e che ai motivi del soggiorno al di fuori di tali territori, diversi dal lavoro e dalla fruizione di borse di studio (come i motivi familiari, di ricerca di un'occupazione, di apprendimento di una lingua o di una professione, ovvero puramente affettivi, culturali o di svago) debba collegarsi un'aprioristica valutazione negativa. E' chiaro peraltro che, una volta stabilito il principio che l'art. 32 Cost. non tollera l'assoluto vuoto di tutela che si riscontra in proposito nella disciplina censurata, esula dalla sfera della giustizia costituzionale, ma rientra in valutazioni discrezionali di esclusiva competenza del legislatore, definire nei dettagli i presupposti soggettivi e le condizioni oggettive (relative ai limiti di reddito, ai tetti patrimoniali, ai tipi di patologie, alla determinazione della stessa nozione di indigenza, ecc.) nonche' i modi, le procedure e le forme con cui il diritto degli indigenti dovra' realizzarsi. Con una regolamentazione nella quale ben si potranno adottare cautele ed accorgimenti idonei a prevenire deprecabili abusi, ma in cui, al tempo stesso, non si potra' negare il sostegno dello Stato nei casi estremi, allorche', in concreto, il contenuto del diritto alla cura immediata si confonda con il contenuto all'integrita' della persona fino a risolversi nello stesso diritto alla vita. - V. la precedente massima A. Riguardo alla nozione di "indigenza" nella prospettata problematica, di recente S. n. 185/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), e 1 e 2 del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 618 (Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero), nella parte in cui, a favore dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero, non appartengono alle categorie indicate nell'articolo 2 del medesimo decreto e versano in disagiate condizioni economiche, non prevedono forme di assistenza sanitaria gratuita da stabilirsi dal legislatore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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