Corte costituzionale

Sentenza n. 297/1999

Corte cost., sent. 14 luglio 1999, n. 297

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
297/1999
Data di deposito
14 luglio 1999
Data di decisione
7 luglio 1999
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:297

Norme oggetto del giudizio

  • art. 112, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 24817

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che assoggetta a prescrizione triennale il diritto alla rendita conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale e non soltanto quello ai singoli ratei. Come gia' da tempo rilevato dalla Corte, infatti, l'esistenza di un termine di prescrizione del diritto alla rendita INAIL risponde a due precise finalita', conformi alla 'ratio' dell'art. 38 Cost. - l'una, pubblicistica, di pronto accertamento dei fatti (in considerazione anche della necessaria indagine sul nesso eziologico), e l'altra, privatistica, di rapido conseguimento della prestazione da parte dell'avente diritto - finalita' che mantengono sicura valenza anche nell'ambito del sistema misto che si e' venuto a creare a seguito della sentenza n. 179 del 1988, che ha riconosciuto la indennizzabilita' anche per le malattie non previste nelle apposite tabelle. Ne', d'altro canto, la necessita' di una imprescrittibilita' del diritto in questione - pretesa dal giudice rimettente - puo' farsi derivare da una sua presunta equiparazione con la pensione INPS, erroneamente assunta come 'tertium comparationis', giacche' - anche volendo prescindere dalla gia' piu' volte notata impossibilita', in generale (ai sensi dell'art. 3 Cost.), di istituire confronti tra sistemi previdenziali naturalmente diversi, e dal fatto che, del resto, sia le pensioni privilegiate (art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) che l'equo indennizzo (v. art. 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 3 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 349) non sfuggono a termini di decadenza e di prescrizione - non puo' non essere considerato, in proposito, il connotato risarcitorio che caratterizza la disciplina della materia 'de qua', disciplina ispirata piuttosto ad una logica di tipo assicurativo che non ad una di tipo pienamente solidaristico, come avviene per l'assicurazione generale gestita dall'INPS. E quanto poi all'obiezione che l'attuale sistema sarebbe eccessivamente penalizzante per il lavoratore, essa risulta smentita dalla giurisprudenza, sia della Corte costituzionale che della Corte di cassazione, circa la decorrenza del termine di prescrizione (non piu' dal momento della manifestazione della malattia, ma, se non coincidente, da quello del raggiungimento del grado minimo di indennizzabilita', e sempreche' il lavoratore ne abbia avuto piena conoscenza), e dalla giurisprudenza della Cassazione circa la possibilita' di comprendere tra le cause di interruzione della contestata prescrizione, non soltanto - come si era ritenuto in passato - la proposizione della domanda giudiziale, ma tutte quelle previste dal codice civile. Mentre resta infine non ipotizzabile che il decorso della prescrizione si compia in conseguenza dell'inerzia dell'ente previdenziale nel decidere sulla domanda del lavoratore, poiche' quest'ultimo, a norma dell'art. 111, terzo comma, dello stesso d.P.R. n. 1124, - unitamente al quale va letta la impugnata disposizione dell'art. 112, primo comma - ha sempre la possibilita' di adire l'autorita' giudiziaria, dopo il decorso del termine legalmente previsto per la procedura amministrativa, anche in assenza della decisione dell'INAIL. - Riguardo alle finalita' e al fondamento dell'assoggettamento a prescrizione del diritto alla rendita INAIL, v., in particolare, oltre a S. n. 179/1988 (gia' citata nel testo), S. nn. 33/1974, 207/1997, 71/1993 e 350/1997. - Riguardo ai contrapposti caratteri del diritto alla rendita INAIL e della pensione INPS, v. S. nn. 166/1996, 31/1977, 17/1995 e 310/1994. - Inoltre, riguardo alla data di decorrenza della prescrizione in questione, S. nn. 116/1969, 129/1986, 544/1990 e 31/1991, nonche' Cassazione n. 11809/1998, e riguardo alle cause di interruzione opponibili, Cassazione, nn. 4857/1985, 9177/1997, 2463/1998 e 516/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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